... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW Appalto della Tonnaia a Sorrento | Il meglio di Sorrento

Delibera Consiliare di Sorrento n° 59 del 1918

L’ anno millenovecentodiciotto il giorno venti del mese di novembre in Sorrento, nella Casa Comunale

Delibera N° 59
Appalto della Tonnaia a Sorrento
Il Regio Commissario Cav. Giobbe Dott. Ernesto assistito dal Segretario Comunale Sig. D’ Aponte Raffaele, ha adottato la seguente deliberazione:
Visto che col 31 dicembre corrente anno, scade l’ appalto della tonnaia di questo Comune,e che è necessario provvedere al nuovo appalto;
Considerato che per esperienza avutasi durante l’ appalto in corso e per le esigenze del servizio in genere dei tempi attuali in ispecie, si rende indispensabile di apportare alcune varianti al capitolato di appalto.
Per l’ urgenza, coi poteri del Consiglio
Delibera
Approvare come approva, il capitolato pel nuovo appalto della tonnaia di questo Comune nei modi e nei termini di cui appresso:
Capitolato per l’ appalto della Tonnaia nel Comune di Sorrento
Art. 1° Il Municipio di Sorrento dà in fitto il dritto, che il Comune stesso possiede, di bassare la Tonnaia nelle acque del mare che bagna il litorale così detto della “Tonnarella” nel solito sito. Tale dritto si estende, tanto per bassare la Tonnaia a vista che la così detta, “Tonnarella o Palamidara” dal giorno di S. Giorgio – 23 aprile al 31 agosto di ciascun anno.
Nell’ affitto va compreso pure il piccolo magazzino esistente alla Marina della “Tonnarella”, nello stato in cui si trova, ed il dritto di legare i capi nel monte del Comune e dei Signori Della Noce, restando a carico del Comune ciò che si paga a costoro per tale appoggio.
Art. 2° Durante il tempo che la Tonnaia a vista “Tonnarella o Palamidara” starà in mare, dal dì in cui si bassa fino al giorno in cui si toglie, i pescatori, siano forestieri che paesani, tanto di giorno che di notte, debbono allontanarsi dal pescare, con qualunque sorta di reti ed ordegni, oltre il limite della Tonnaia, nella periferia di mare che comincia a levante dal punto ove trovasi la discesa in mare del già Convento dei Gesuiti, oggi Villa Astor, ed a Ponente, fuori i limiti della Tonnaia, e per i limiti di Ponente si intendono i punti dove si sono tuffate le pietre, ossia scogli o “mazzara” a cui sono ligati i capi che tengono fermo il “caporaiso” e ciò per non impedire il corso della pesca. Il contravventore incorrerà nella multa di lire cinquanta a beneficio dell’ affittatore, oltre le spese del giudizio, se questo avrà luogo.
L’ affittatore o un suo incaricato, riconosciuto dal Municipio, è autorizzato, con l’ assistenza di due testimoni, di prendere le contravvenzioni, e confiscare temporaneamente gli ordegni di pesca, fino a che sarà rivaluto della penale e delle spese, ne formerà analogo verbale, e fra le ore 24 lo presenterà al Sindaco, il quale darà le analoghe provvidenze, sia per conciliare le parti, sia per rimetterle al Potere giudiziario.
Art. 3° L’ affitto avrà la durata di anni sei, che cominceranno dal giorno della aggiudicazione fino a tutto il 31 dicembre del sesto anno di fitto, durante il quale periodo l’ affittatore dovrà forzosamente, in ogni anno, nell’ epoca sopracitata, bassare la Tonnaia o tonnarella a vista, onde il pubblico non venga privato del risultato della pesca, come verrà stabilito in seguito.
Art. 4° L’ affitto sarà fatto previa asta, mediante candela vergine, a termini abbreviati di giorni cinque, ed aggiudicato all’ ultimo maggiore offerente, il quale dovrà dare cauzione di lire 300 al Comune, e presentare una persona che secolui si obblighi solidalmente, sia pel pagamento dello estaglio e delle penali eventuali, sia per lo adempimento dei patti.
Tale garantia dovrà essere di piena soddisfazione della Giunta Municipale.
Chiunque vorrà essere ammesso alla licitazione dovrà depositare nelle mani del Sindaco o di chi lo rappresenti nella Presidenza, nell’ atto della licitazione, una somma non minore di lire trecento, che gli verrà rilasciata immediatamente se non rimarrà aggiudicatario.
Colui che sarà divenuto l’ aggiudicatario definitivo dell’ affitto dovrà reintegrare le lire trecento per rimanere come cauzione definitiva di quella somma che occorrerà per le spese tutte degli atti e del contratto. Rendendosi moroso di tali adempimenti, perderà il deposito, ed il Municipio procederà allo affitto in danno.
Art. 5° La base d’ asta per l’ estaglio è fissata in lire cinquecento, salvo risultanze della gara, e sarà pagato dallo affittatore nel 15 marzo di ciascun anno, e pel primo anno sarà anticipata la somma in conto di lire 200, all’ atto dell’ aggiudicazione, in moneta corrente presso il Tesoriere Comunale, ed il resto a 15 marzo.
Art. 6° L’ affittatore ed il suo obbligato solidale rinunziano espressamente ai casi fortuiti per qualunque sarsità di pesca, e per danni che potessero ricevere per marea o per altro avvenimento o eventualità qualunque, dovendo pagare sempre per intero l’ annuo estaglio al Comune.
Art. 7° Oltre dell’ annuo estaglio lo affittatore dovrà cedere al Comune, al prezzo che verrà determinato “volo per volo” ancorchè non si trovasse presente la persona incaricata dal Municipio, tutto il pesce che si pescherà nella Tonnaia per tre giorni della settimana e propriamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, restando negli altri giorni il pesce che si pescherà, tutto a disposizione libera dell’ appaltatore.
Art. 8° Il pesce consegnato alla persona incaricato dal Municipio sarà pagato all’ affittatore dopo tre giorni ai seguenti prezzi:
Il tonno a lire 1,50 il chilogramma.
Le palamitelle, al di sotto del chilogrammo a lire 1,80 il chilogrammo.
I letterati, al di sopra di un chilogrammo e mezzo l’ uno, a lire 1,20 il chilogrammo.
Gli sgombri o sgombritelli a cent. 90 il chilogrammo.
Pesci spada, ricciole, stelle, boccadoro, a lire 1,80 il chilogrammo.
Le numbrine a lire 1,50 il chilogrammo.
Lacerti cocozzari, lacerti schettoni, sarpie ed orate a lire 1 il chilogrammo.
Le così dette, tonnacchielle sane, minori di un chilo a lire1 il chilogramma.
Alici di polica e speroni a lire 1,50 il chilogrammo.
Sarde a cent. 90 il chilogrammo.
Cefali a lire 1,50 il chilogrammo.
Saurelli e castraurelli a cent. 60 il chilogrammo unitamente ad altri pesci minuti.
Art. 9° Rifiutandosi l’ affittatore di consegnare il pesce alla persona incata dal Municipio, o nascondendolo, o altrimenti defraudando il Comune sulla sua spettanza di pesce, come sopra, incorrerà nella penale di lire cento, che dovrà pagare al Comune per ciascuna mancanza, dietro verbale dell’ assenza dell’ incaricato. Se poi si verifica che vi sia stata complicità della persona incaricata dal Municipio, questa sarà immediatamente licenziata e sarà inoltre assoggettata ad una penale di lire cinquanta a favore del Comune, salvo sempre il dritto di adottare i provvedimenti di legge.
Art. 10° Le quisitioni che potranno nascere tra l’ affittatore e la persona incaricata dal Comune, saranno decise amministrativamente dal Sindaco.
Art. 11° Il Comune nominerà ogni anno, in aprile, un incaricato, sia per sorvegliare la esecuzione dei patti che per riceversi il pesce spettante al Comune nei giorni di Lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana. La stessa persona verrà pure incaricata della vendita del pesce.
Il detto incaricato verserà al Comune una cauzione temporanea di lire 100 da restituirsi nel mese di settembre.
Il pesce sarà venduto al pubblico ai prezzi sopra indicati, aumentati, però,di centesimi venti al chilogrammo per i pesci che si vendono interi, e per quelli che debbonsi vendere tagliati, come tonni, pescispada ed altri pesci grossi, il prezzo sarà aumentato di centesimi trenta al chilogrammo.
Tale aumento cederà a beneficio del suddetto incaricato, in compenso dello sfrido che farà il pesce e del suo incomodo personale, senza poter pretendere altro dal Municipio.
Art. 12° Il Municipio farà vendere il pesce al pubblico al mercato, in apposito locale, e sotto la sorveglianza dell’ autorità Municipale e di un agente, che il Sindaco destinerà per turno, ed affinchè il pesce sia ugualmente venduto a tutti i cittadini, secondo le proprie famiglie, per turno, sarà assegnato ai richiedenti, un numero d’ ordine progressivo, ed in ordine di tale numero sarà consegnato il pesce, fino alla concorrenza della quantità di pesce che il Comune avrà ricevuto dallo appaltatore.
Art. 13° In caso d’ inadempimento dei patti e pagamenti di sopra stabiliti da parte dello affittatore e del suo obbligato solidale, costoro rimarranno immediatamente caduti in mora, con espressa loro rinunzia a poterla purgare, ed il Municipio agirà contri i medesimi per far valere i suoi dritti.
Art. 14° Le spese tutte degli atti d’ incanto, contratto, tassa, registro, dritti ed altro, saranno ad esclusivo carico dell’ aggiudicatario.
Così deliberato.
Il Regio Commissario
Ernesto Giobbe
Il Segretario Comunale
Raffaele D’ Aponte

Il sottoscritto certifica che l’ avanti esteso verbale venne pubblicato giovedì 21 novembre 1918, giorno di mercato, e che, contro lo stesso, non vi è stata opposizione.
Il Segretario Comunale
Raffaele D’ Aponte
Clicca qui per andare alla pagina in cui sono contenuti: l’ indice delle delibere adottate dal Commissario Prefettizio per l’ amministrazione straordinaria di Sorrento, con i poteri del Consiglio Comunale, durante il 1918 ed i link per accedere ai vari provvedimenti