Ruec Sorrento, tipologie di intervento
Capitolo III: TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Art. 5: Manutenzione ordinaria
1. In riferimento all’art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si definiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti sempre che non comportino alterazione delle preesistenti caratteristiche degli edifici, ed in particolare quelli:
a) relativi alle opere interne quali:
• riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni, dei rivestimenti delle pareti, delle controsoffittature, degli infissi;
• bonifica delle murature, dei vespai, comprensiva di ogni opera tesa alla eliminazione di infiltrazioni d’acqua e umidità ascendente;
• tinteggiatura e/o ogni altro trattamento superficiale delle pareti, degli infissi e delle pavimentazioni;
b) relativi alle opere esterne quali:
• tinteggiatura e sostituzione di parti o rifacimento degli infissi e delle parti metalliche quali inferriate, parapetti, senza alterazione della forma, della sagoma e dei materiali;
• riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci e riparazione dei paramenti compresa ogni lavorazione particolare (opere in pietra, in cotto, ecc.), senza alterazione dei tipi di materiale;
• tinteggiatura delle facciate e lavori connessi;
• sostituzione di tegole lesionate o mancanti; sostituzione di parti deteriorate dei sistemi di smaltimento delle acque piovane; riparazione o rinnovo dell’impermeabilizzazione delle coperture piane.
c) relativi agli impianti tecnologici quali:
• riparazione e sostituzione di ogni opera relativa agli impianti idrici, di riscaldamento, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di distribuzione del gas, elettrici, telefonici, di sollevamento verticale, meccanici, esistenti purché relativi alle singole unità immobiliari o alle sole parti comuni dell’edificio a condizione che non ne derivi la realizzazione di nuovi locali o manufatti.
2. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi delle costruzioni.
Art. 6: Manutenzione straordinaria
1. In riferimento all’art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, ed in particolare:
a) lavori volti all’esecuzione di opere, quali:
• rinnovamento e sostituzione di tramezzature interne;
• riparazione o rifazione di tompagni esterni non portanti, a parità di forma, dimensione e ubicazione;
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1 Articolo così modificato dalla Conferenza dei Servizi approvativa con la Provincia di Napoli del 05.11.2010.
• rifacimento del manto di copertura dei tetti, compresa la piccola orditura e/o il tavolato, e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
• rifacimento dei rivestimenti delle superfici piane di copertura, compresa ogni opera di impermeabilizzazione e i massetti di pendenza per il deflusso delle acque piovane.
b) opere tese a restituire all’originaria funzione statica singoli elementi strutturali, degradati o lesionati, attraverso il loro rafforzamento o la loro sostituzione, quali:
• consolidamento dei muri portanti e delle fondazioni;
• consolidamento e/o sostituzione di elementi strutturali dei solai, del tetto e delle scale, senza alterazione delle quote e della posizione;
• consolidamento delle strutture voltate e degli archi, senza alterazione delle quote, della posizione e della forma;
• rafforzamento, anche con nuovi elementi di sostegno, graffature e staffe, di singole parti strutturali;
• ogni opera provvisionale di sostegno, ripartizione dei carichi, protezione.
c) lavori volti alla realizzazione e alla integrazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari, purché non siano alterate le strutture portanti e i profili altimetrici delle coperture, quali:
• realizzazione degli impianti tecnologici, come definiti dall’art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 46, mancanti o ad integrazione di quelli esistenti, compreso quelli relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell’energia, e adeguamenti igienico-sanitari, come specificati al Capo VI del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
• realizzazione degli impianti di scarico degli insediamenti produttivi di cui all’art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
• ampliamento dei servizi igienico-sanitari e conseguente adeguamento degli impianti;
• realizzazione di servizi igienici all’interno della singola unità funzionale;
• aperture di nuove finestre a servizio dei locali igienici e per esigenze di areazione di locali abitabili, purché organicamente ed unitariamente realizzati su interi facciate;
• installazione di impianti ad ascensore o montacarichi all’interno delle costruzioni, dei cortili e delle chiostrine, quando sia dimostrata l’impossibilità della realizzazione dell’impianto nelle parti comuni dell’edificio e purché esso non interferisca con gli elementi architettonici caratterizzanti delle facciate;
• installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti sulle coperture degli stessi ovvero negli spazi liberi privati annessi;
d) opere finalizzate alla sistemazione di spazi esterni, che non comportino la realizzazione di superfici utili o volumi, quali:
• realizzazione o rifazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
• realizzazione o consolidamento di muri o di sistemi di contenimento di terreni e scarpate, secondo le norme e le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici per le singole zone e dalla L.R. 35/87 art. 34;
• realizzazione o rifazione di pavimentazioni esterne su suoli, terrazzi o lastrici solari di pertinenza delle costruzioni esistenti;
• realizzazione di opere di giardinaggio e di cultura dei terreni, non compresi nelle zone a destinazione agricola;
• realizzazione di opere di arredo, quali vasche, aiuole per impianti floreali o arborei, fontane, ecc.;
• realizzazione di pergolati, grillages e gazebi;
• realizzazione di balconi, logge, ballatoi, nella misura massima di cui al precedente art. 3 (Snr, lettera b);
• realizzazione di tettoie o pensiline, nella misura massima di cui al precedente art. 3 (Snr, lettera d e Sa, lettera b);
e) tutte le opere necessarie per l’adeguamento degli edifici esistenti alle vigenti disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche, consistenti in rampe, ascensori e manufatti, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici;
f) realizzazione di cabine elettriche o per la protezione di impianti e quadri di controllo, a servizio e di pertinenza delle costruzioni;
g) realizzazione, modifica o integrazione di mostre, vetrine, tende ed insegne per gli esercizi commerciali, terziari o artigianali.
2. Sono comunque esclusi dagli interventi di manutenzione straordinaria:
• la modifica della forma e della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe;
• la modifica della forma e delle pendenze delle coperture non piane esistenti.
3. E’ consentito l’accorpamento di unità immobiliari, o parti di esse, con unità immobiliari contigue nonché il ripristino dello stato dei luoghi per la suddivisione di unità immobiliari, o parti di esse, precedentemente accorpate.
4. E’ consentito, esclusivamente per ragioni igienico-sanitarie, il cambio di destinazione d’uso, compatibilmente con le previsioni di zona dello strumento urbanistico:
• per i soli locali a piano terra o interrati, se precedentemente adibiti ad abitazione, su strade pubbliche o ad uso pubblico;
• per i locali interrati e seminterrati, per l’eliminazione di attività o depositi inquinanti.
5. Agli interventi di cui al presente articolo non si applicano le norme di cui all’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali.
Art. 7: Risanamento conservativo
1. In riferimento all’art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si definiscono interventi di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei l’organismo edilizio.
2. Tale tipologia di intervento è riferibile a edifici che per qualità architettonico-tipologiche siano comunque riconosciuti tra i beni culturali da tutelare, in quanto parte integrante del tessuto urbano attestante la formazione storica della città e partecipante alla determinazione dell’ambiente urbano o paesaggistico della città. Le opere consentite, volte alla conservazione e all’adeguamento tecnologico degli edifici, devono salvaguardarne i caratteri storico-culturali, ambientali ed in particolare tipologici, anche ove abbia subito trasformazioni (per aggregazioni o modificazioni di tipi preesistenti) o ampliamenti nel tempo e assicurarne
la funzionalità con destinazioni d’uso compatibili, e comprendono, oltre agli interventi di cui al 1° comma del precedente art. 6:
a) la conservazione o l’integrazione:
• delle caratteristiche fondamentali dell’impianto distributivo-organizzativo originario;
• degli elementi di collegamento orizzontali e verticali, quali androni, porticati, ballatoi, scale, caratterizzanti l’organizzazione morfologica e tipologica;
• del sistema degli spazi liberi di pertinenza, esterni ed interni, quali le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, e delle relative caratteristiche dimensionali e formali;
• delle finiture e delle decorazioni connesse all’edificio ed alla storia delle sue trasformazioni, sia interne che esterne; le parziali modifiche delle facciate sono consentite soltanto nell’ambito della ricostruzione filologica delle trasformazioni storiche e purché siano salvaguardati o reintegrati gli elementi di valore decorativo;
b) il consolidamento, anche con sostituzione di parti limitate non risanabili, senza modificazione della posizione o della quota ove si tratti di elementi caratterizzanti l’organismo edilizio, dei seguenti elementi strutturali:
• murature portanti sia esterne che interne;
• solai;
• scale con rampe piane;
• tetti;
c) il consolidamento, senza modificazione della posizione o della quota, dei seguenti elementi strutturali:
• volte ed archi;
• scale con rampe su voltine;
d) la modificazione o l’eliminazione delle murature non strutturali interne nonché degli elementi di collegamento orizzontali e verticali non caratterizzanti l’organismo edilizio, a fini della riorganizzazione distributiva interna e del miglioramento della funzionalità, anche attraverso il frazionamento e l’ accorpamento di più unità immobiliari, nel rispetto della conservazione delle parti di cui al precedente punto b);
e) la eliminazione delle aggiunte e delle parti non congrue all’impianto organico della costruzione;
f) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari richiesti dall’esigenza dell’uso e dalle normative vigenti in materia.
3. Sono inoltre consentiti, nell’ambito dell’unitarietà del progetto, interventi quali:
g) la sostituzione, nonché l’integrazione, di materiali di finitura e degli infissi con altri materiali non originari, ove non sia possibile la conservazione di quelli esistenti. Sono comunque esclusi i materiali plastici di qualsiasi tipo, gli infissi in alluminio anodizzato o in ferro, gli intonaci e le pitture con componenti a quarzo o plastici;
h) il cambio d’uso, compatibile con l’organizzazione tipologica e con le previsioni di zona dello strumento urbanistico, delle superfici non residenziali (Snr) e delle superfici accessorie (Sa) in superfici utili (Su);
i) l’accorpamento di unità immobiliari, o parti di esse, con unità immobiliari contigue;
j) la realizzazione su coperture piane, ai fini della coibentazione delle costruzioni, di sottotetti non praticabili.
4. Per le sole costruzioni produttive a carattere artigianale o industriale è consentito, nell’ambito della volumetria esistente, l’aumento delle superfici utili e di superfici accessorie, nel rispetto delle norme sui luoghi di lavoro.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo non si applicano le norme di cui all’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali.
Art. 8: Restauro
1. In riferimento all’art. 29 comma 4 del D. Lvo 22 gennaio 2004, n. 42, per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale. Rientrano quindi nella categoria del restauro tutti gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio assicurandone la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso e consentendo destinazioni d’uso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei l’organismo edilizio.
2. Tale tipologia di intervento è riferibile a edifici che per qualità architettoniche, artistiche, documentarie e tipologiche siano riconosciuti tra i beni culturali da tutelare, in quanto testimonianza delle eccellenze della formazione storica della città, ed in particolare:
a) edifici o opere riconosciuti di tale valore e pertanto così assoggettati nell’ambito dello strumento urbanistico generale o esecutivo;
b) edifici o opere vincolati ai sensi del D.L. 42/2004 Parte II;
c) le ville, i giardini e i parchi ai sensi del D.L. 42/2004 Parte III.
3. Le opere consentite sono volte alla conservazione ed alla tutela del bene, nella sua inscindibile unità storico-architettonica così come si è andata configurando nel corso del tempo, e devono tendere, anche attraverso le metodiche di indagine non distruttive e le tecniche di intervento reversibili e non dirompenti, a salvaguardare l’integrità materica sia strutturale che decorativa, nell’ambito di destinazioni d’uso e, laddove possibile, integrazioni tecnologiche, compatibili, e comprendono:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici originari mediante:
• il restauro dei fronti esterni ed interni; le parziali modifiche degli stessi sono consentite soltanto nell’ambito della ricostruzione filologica delle trasformazioni storiche e purché siano salvaguardati o reintegrati gli elementi di valore decorativo;
• il restauro degli ambienti interni;
• la ricostruzione di parti eventualmente demolite o crollate, determinanti per il ripristino dell’unitarietà architettonica dell’edificio, purché ne sia possibile, attraverso fonti iconografiche, cartografiche, fotografiche o catastali, documentarne la consistenza;
b) la conservazione o l’integrazione:
• delle caratteristiche fondamentali dell’impianto distributivo-organizzativo originario;
• degli elementi di collegamento orizzontali e verticali, quali androni, porticati, ballatoi, scale, caratterizzanti l’organizzazione morfologica e tipologica;
• del sistema degli spazi liberi di pertinenza, esterni ed interni, quali le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, e delle relative caratteristiche dimensionali e formali;
• delle finiture e delle decorazioni connesse all’edificio ed alla storia delle sue trasformazioni, sia interne che esterne;
• della forma e della tipologia degli infissi interni ed esterni;
c) il consolidamento, anche con sostituzione di parti limitate non risanabili e con tecniche non alteranti la struttura materica ed il suo comportamento statico e senza modificazione della posizione o della quota, dei seguenti elementi strutturali:
• murature portanti sia esterne che interne;
• solai, volte ed archi;
• scale;
• tetti;
d) la modificazione o l’eliminazione delle murature non strutturali interne nonché degli elementi di collegamento orizzontali e verticali non caratterizzanti l’organismo edilizio, a fini di riorganizzazione distributiva interna e di miglioramento della funzionalità, anche attraverso il frazionamento o l’accorpamento di più unità immobiliari, nel rispetto della conservazione degli spazi e delle parti di cui al precedente punto b);
e) la eliminazione delle aggiunte e delle parti non congrue all’impianto organico e storicizzato della costruzione;
f) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari richiesti dall’esigenza dell’uso e dalle normative vigenti in materia, se compatibili con le prescrizioni dei punti precedenti.
4. Sono inoltre consentiti, nell’ambito dell’unitarietà del progetto:
g) la sostituzione, nonché l’integrazione, di materiali di finitura e degli infissi con altri materiali non originari, ove non sia possibile la conservazione di quelli esistenti. Sono comunque esclusi i materiali plastici di qualsiasi tipo, gli infissi in alluminio anodizzato o in ferro, gli intonaci e le pitture con componenti a quarzo o plastici;
h) il cambio d’uso, compatibile con l’organizzazione tipologica e con le previsioni di zona dello strumento urbanistico, delle superfici non residenziali (Snr) e delle superfici accessorie (Sa) in superfici utili (Su);
i) l’accorpamento di unità immobiliari, o parti di esse, con unità immobiliari contigue;
j) la realizzazione su coperture piane, ai fini della coibentazione delle costruzioni, di sottotetti non praticabili.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo non si applicano le norme di cui all’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali.
6. Gli interventi di cui al presente articolo, anche su edifici di cui alla lettera a) del precedente comma 2., vanno preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza ai BAP-PSAE nonché dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici, nel caso di vincoli da essa tutelati, territorialmente competente.
Art. 9: Ristrutturazione edilizia 2
1. In riferimento all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed in particolare:
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2 Articolo così modificato dalla Conferenza dei Servizi approvativa con la Provincia di Napoli del 05.11.2010.
a) opere di consolidamento, rifazione o innovazione delle strutture verticali;
b) opere di consolidamento e rifazione delle strutture orizzontali, anche con variazioni delle quote;
c) opere di risanamento, rifazione o modificazione delle facciate esterne, compreso la variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture, purché ne risulti un sistema compatibile con l’organizzazione distributiva delle facciate e con l’ambiente urbano in cui l’edificio si inserisce;
d) riorganizzazione distributiva delle unità immobiliari, del loro numero e della loro dimensione;
e) rifazione o creazione di impianti tecnologici, igienico-sanitari ed energetici.
2. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente, senza alterazione della viabilità pubblica limitrofa al confine, nel rispetto delle norme e delle destinazioni d’uso fissate dallo strumento urbanistico, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per motivi di sicurezza o per i portatori di handicap.
3. Salvo quanto diversamente stabilito dallo strumento urbanistico, nei casi di cui al comma precedente l’edificazione dai fabbricati esistenti è consentita in aderenza a muro cieco o a distanza tra le facciate pari alla metà dell’altezza della facciata più alta e comunque non inferiore a m 10,00.
4. E’ consentito, nell’ambito della ristrutturazione edilizia, come prevista dai comma 1 e 2, l’aumento delle superfici utili.
5. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei terreni o della viabilità di accesso.
Art. 10: Ristrutturazione urbanistica
1. In riferimento all’art. 3 comma 1 lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono definiti nell’ambito degli strumenti urbanistici esecutivi ed a essi subordinati.
Art. 11: Nuova costruzione
1. In riferimento all’art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si definiscono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla successiva lettera f);
b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
2. L’utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni successivo rilascio di altri permessi di costruzione sulle superfici stesse che comportino un’ulteriore utilizzazione di detti indici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
3. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano inderogabilmente le norme di cui all’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali.
Art. 12: Demolizione
1. Si definiscono interventi di demolizione quelli rivolti alla rimozione, in tutto o in parte, di costruzioni esistenti, che non comporti ristrutturazione o nuova edificazione.
2. La demolizione di costruzioni esistenti comprende obbligatoriamente il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e la sistemazione del terreno di sedime.
Art. 13: Sistemazione di aree inedificate
1. Comprende interventi, senza la realizzazione di costruzioni, di sistemazione di aree non edificate ed in particolare:
a) interventi di scavi e rinterri, che comportino trasformazioni rilevanti della morfologia del suolo e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
b) pavimentazioni o impermeabilizzazioni di terreni naturali, previa regolazione dei livelli;
c) realizzazione di strade pedonali o veicolari, rampe e scale ad uso privato;
d) realizzazione, modificazione o ampliamento di giardini o parchi ed aree agricole con piantumazione e coltivazione di essenze vegetali ed opere connesse;
e) realizzazione, modificazione o ampliamento di attrezzature sportive all’aperto.
Art. 14: Destinazioni d’uso
1. Le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle aree non edificate sono definite dallo strumento urbanistico, generale o esecutivo, secondo le seguenti categorie omogenee:
a) residenze, singole o collettive; studi professionali; attività terziarie che non comportano accesso di pubblico;
b) attività turistico-ricettive e di ristorazione;
c) altre attività terziarie (direzionali, commerciali, finanziarie), ad eccezione di quelle di cui al precedente punto a); attività produttive di tipo manifatturiero artigianale se laboratoriali e funzioni di servizio;
d) attività produttive industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi;
e) attrezzature e servizi pubblici o ad uso pubblico;
f) attività agricole o produttive connesse al loro svolgimento, ad esclusione della residenza.
2. Il mutamento di destinazioni d’uso da una categoria omogenea ad un’altra, laddove consentito dalle norme dello strumento urbanistico, deve sempre essere munito di un provvedimento abilitativo comunale di cui alla parte seconda del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento, ed in particolare:
a) se connessa ad opere, con il medesimo provvedimento;
b) senza opere ad esso preordinato, con autonomo provvedimento.
3. All’interno della medesima categoria non vi è mutamento di destinazione d’uso, poiché rientrante nello jus utendi.
4. Non sono comunque consentite le seguenti destinazioni d’uso:
a) le residenze, singole o collettive, al piano terra o seminterrato prospiciente spazi pubblici o ad uso pubblico;
b) le attività commerciali e le attività produttive ai piani superiori al piano terra, negli edifici a prevalente destinazione residenziale. Si considera prevalente la destinazione d’uso residenziale pari almeno al 75% del totale delle Su.
Art. 15: Frazionamento 3
1. Il frazionamento è consentito solo nell’ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9. La sola suddivisione di un’unità immobiliare senza conseguente cambio di proprietà è consentita anche nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, di cui al precedente art. 6.
2. Alla dichiarazione di ultimazione dei lavori va obbligatoriamente allegata la certificazione di presentazione al Catasto del frazionamento anche nel caso che le opere non abbiano modificato l’abitabilità o l’agibilità preesistente.
3. Non è consentito il frazionamento volto alla realizzazione di unità immobiliari con caratteristiche minime di abitabilità inferiori ai limiti di cui alla scheda L2 della Parte Seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale.
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3 Articolo così modificato dalla Conferenza dei Servizi approvativa con la Provincia di Napoli del 05.11.2010.
Art. 16: Soppalchi
1. La realizzazione di strutture orizzontali intermedie tra due strutture orizzontali consecutive all’interno della medesima unità immobiliare (soppalchi) è consentita per i soli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui ai precedenti artt. 7 e 9, alle seguenti condizioni:
a) purché sussistano, tra le due strutture orizzontali preesistenti ed il soppalco, le altezze minime interne di cui alla scheda L2 della Parte Seconda della Normativa Tecnico-prestazionale, ovvero:
b) 2,70 m per gli ambienti abitativi (locali soggiorno, letto e cucina);
c) 2,40 m per i vani accessori (locali bagno, disimpegno e ripostiglio);
Nel caso in cui il soppalco copra fino ad un massimo del 70% la superficie dell’ambiente sottostante, l’altezza minima interna tra il soppalco e la struttura orizzontale superiore può essere ridotta a 2,40 m. per tutte le destinazioni;
d) purché la Su dei soppalchi non sia superiore complessivamente ad un terzo del totale della Su dell’unità immobiliare e comunque nel limite massimo di 50,00 mq;
e) nel caso di soppalchi che possono intersecare vani finestra o balconi di prospetti esterni, va osservata una distanza non inferiore a 1,00 m tra la parete finestrata e la proiezione sul piano orizzontale del soppalco.
2. La realizzazione di soppalchi con altezze inferiori a 2,40 m e fino a 1,80 m, tra l’estradosso del soppalco e l’intradosso della struttura orizzontale preesistente, è consentita solo come deposito.
Non è consentita la realizzazione di soppalchi che comportino altezze interne inferiori a 1,80 m.
3. Nei casi in cui la struttura orizzontale di copertura sia costituita da strutture voltate, l’altezza interna all’ intradosso va misurata al piano di imposta.
4. Per le destinazioni d’uso non residenziali le condizioni di cui al comma 1 sono riferite al D. Lvo. 19 settembre 1994 n. 626 e smi.
5. La superficie dei soppalchi non costituisce:
a) aumento della Su nel caso di cui al comma 1;
b) aumento della Snr o Sa nel caso di cui al comma 2.
Art. 17: Sottotetti
1. In riferimento alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15, per i sottotetti, intesi come i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio compresi nella sagoma di copertura, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, è ammesso il recupero abitativo se sussistono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 e secondo le modalità dell’art. 4 della suddetta legge.
2. Gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto comportano mutamento di destinazione d’uso ed aumento di superficie utile.
3. Gli interventi di cui al comma 2, sono soggetti a permesso di costruire.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento