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RUEC di Sorrento, denunzia di inizio attività

Capitolo III: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
Art. 26: Oggetto
1. La denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, va presentata allo sportello unico per l’edilizia con le modalità di cui al successivo art. 27 per tutti gli interventi di cui al comma 1 dell’ art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all’ art. 2 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, ed al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto 11 giugno 2003, n. 381, ed in particolare per:
a) opere di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro, così come definite nei precedenti artt. 6, 7 e 8;
b) varianti a permessi di costruire già rilasciati, che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, che non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
c) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile, e, limitatamente agli immobili compresi nei perimetri dei centri storici dallo strumento urbanistico, non modifichino la destinazione d’uso;
d) ristrutturazioni edilizie che comportino la demolizione totale o parziale e la ricostruzione dell’edificio con la stessa volumetria e sagoma di quella esistente;
e) interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano specificatamente disciplinati da piani attuativi contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
f) sopraelevazioni, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera e) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
g) mutamenti di destinazioni d’uso, compatibili con le norme urbanistiche delle singole zone territoriali omogenee, di immobili o parti di essi, che non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore, di volumi e di superfici;
h) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
i) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 e dell’art. 6 del regolamento di attuazione;
j) abbattimento di alberi esistenti in giardini e complessi alberati privati o pubblici di valore urbanistico o ambientale;
k) realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8;
l) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di nuovi volumi tecnici, che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
m) opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, compreso la sistemazione degli spazi esterni non di pertinenza delle singole costruzioni che non comportino la realizzazione di superfici coperte o volumetrie;
n) realizzazione di passi carrabili su spazi soggetti a transito pubblico;
o) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
p) occupazione permanente di suolo pubblico o privato per:
• chioschi ed edicole di giornali, con allacciamento alle reti dei sottoservizi;
• macchine distributrici compreso i distributori di carburante e loro annessi strettamente necessari alla funzione;
• ogni altro intervento di sistemazione che non comporti la realizzazione di volumi edilizi.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 precedente che interessano beni vincolati dal D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42 o da vincoli idrogeologici l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti preposti alla tutela dei vincoli.
4. La denuncia di inizio attività ha validità non superiore a tre anni dalla data di presentazione al Comune, salvo le procedure di sospensione, decadenza o annullamento di cui ai successivi artt. 29 e 30.
Art. 27: Denuncia e documentazione allegata
1. La denuncia di inizio attività, redatta in duplice copia di cui una in bollo, deve essere presentata allo sportello unico dall’avente titolo.
2. Alla denuncia devono essere allegati, pena la inammissibilità della stessa, di norma i documenti, gli atti e gli elaborati che seguono:
a) copia del documento comprovante il titolo di cui al precedente art. 22;
b) nomina del tecnico progettista che assevera le opere a farsi, del direttore dei lavori e dell’impresa a cui si intende affidare i lavori;
c) dichiarazione resa dal progettista, con autocertificazione, sulla legittimità della costruzione, o della parte, oggetto dell’intervento;
d) dichiarazione del progettista di cui al precedente art. 25;
e) progetto delle opere a farsi asseverato dal progettista e costituito da:
• relazione ed elaborati grafici di rilievo, comprensivi di documentazione fotografica a colori;
• relazione ed elaborati grafici di progetto;
• relazione geologica sulla fattibilità del progetto in riferimento alla realizzazione di:
• opere in aree da destinare ad attività sportive senza creazione di volumetria;
• parcheggi pertinenziali situati nel sottosuolo dell’area di sedime degli edifici;
• interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 2 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19;
• progetto degli impianti comprensivo della relazione tecnica ed elaborati grafici, redatti da professionisti abilitati, di cui al capo V del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
• dichiarazione di conformità delle opere oggetto dell’intervento agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi esistenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
• dichiarazione sulla legittimità delle opere oggetto dell’intervento secondo i casi di cui al precedente art. 21;
• pareri e/o autorizzazioni di Amministrazioni ed Enti non comunali, laddove richiesti dalle relative norme;
• documentazioni e/o autorizzazioni di compatibilità ambientale degli interventi, laddove richiesti dalle relative norme;
• atto d’obbligo, ove richiesto;
• ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria;
• ricevuta attestante il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto.
3. Con determina del dirigente del Servizio ed in conformità con le norme nazionali e regionali in materia, sono stabiliti i contenuti, le modalità procedurali e gli eventuali modelli esemplificativi degli atti e degli elaborati di cui al precedente comma 2, in relazione alla necessità di semplificazione e riduzione degli atti da produrre ed alla articolazione delle tipologie delle opere di cui al comma 1 del precedente art. 26. Con medesima procedura possono essere integrati o modificati i documenti di cui al precedente comma 2.
4. Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione il denunciante può dare inizio ai relativi lavori, provvedendo:
a) all’eventuale deposito ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b) ad apporre in cantiere, ben visibile e leggibile, la tabella recante gli estremi del permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, ai sensi della Circolare Ministero LL.PP: 1 giugno 1990 n. 1729/UL;
c) alla conservazione, presso il cantiere, di copia della denuncia e dei documenti ed elaborati di cui al precedente comma 2, con gli estremi di presentazione ed accettazione.
Art. 28: Procedure per l’accettazione e la verifica della denuncia
1. Le procedure relative all’accettazione ed alla verifica d’ufficio delle denunce di inizio dell’attività sono quelle previste dalle leggi in materia ed in particolare dall’art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall’art. 2 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con determina del dirigente del Servizio ed in conformità con le norme nazionali e regionali in materia, sono stabilite, le modalità e gli eventuali modelli esemplificativi degli atti di competenza comunale, relativi alle procedure di cui al comma 1, con particolare riguardo:
a) alle norme in materia di responsabilità del procedimento amministrativo, di semplificazione dell’azione amministrativa e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) alla correlazione con le procedure di controllo del territorio;
c) alla informatizzazione delle procedure.
Art. 29: Decadenza della denuncia
1. La denuncia di inizio attività decade con procedimento motivato dal dirigente del servizio nei seguenti casi:
a) mancato inizio o mancata ultimazione dei lavori entro i termini fissati;
b) mancata presentazione da parte del denunciante delle integrazioni richieste dal Comune nei termini assegnati;
c) rinuncia da parte del tecnico progettista dell’asseverazione resa;
d) adozione di nuove previsioni urbanistiche laddove la denuncia risulti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori non siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di presentazione.
2. La decadenza viene dichiarata dal dirigente del Servizio e notificata al denunciante.
3. La denuncia non può essere rinnovata. Nei casi di decadenza di cui al comma 1, il denunciante deve presentare una nuova denuncia di inizio dell’attività. Per i lavori non ultimati, la nuova denuncia concerne la parte non ultimata.
Art. 30: Annullamento della denuncia
1. La denuncia è annullata, con provvedimento motivato del dirigente del Servizio, nei seguenti casi:
a) quando risulti che la denuncia sia stata presentata in base a dichiarazioni mendaci sullo stato di fatto o a false attestazioni;
b) quando le opere denunciate risultino, a verifica, in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi vigenti o con la restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia o con le norme del presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento.
2. Nei casi precedenti il dirigente dispone al denunciante il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, assegnando un termine non superiore a giorni dieci per fornire chiarimenti. Decorso senza riscontri il tempo assegnato o ravvisato il permanere delle situazioni di cui al comma 1, il dirigente notifica al denunciante il provvedimento di annullamento, dandone contemporanea comunicazione all’Ordine o
collegio professionale di iscrizione del progettista al fine dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari e, laddove ricorrano ipotesi specifiche di reato, all’autorità giudiziaria per le sanzioni di cui all’art. 481 del Codice Penale.
3. Per le opere eventualmente già realizzate, se non possono essere rimosse le cause che hanno comportato l’annullamento, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 37 e 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive integrazioni e modificazioni.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento