Registro storico – tecnico-urbanistico del fabbricato
Capitolo VI: REGISTRO STORICO-TECNICO-URBANISTICO DEL FABBRICATO
Art. 43: Finalità
1. Ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2002, n. 27, per ogni fabbricato pubblico e privato viene istituito il registro storico-tecnico-urbanistico in cui viene dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
Art. 44: Contenuti
1. Il registro, di cui al comma 1 dell’art. 3 della suddetta legge, contiene:
• tutti i dati, aggiornati nel tempo, riguardanti la sicurezza, la situazione urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, l’esistenza di vincoli, il sistema di smaltimento acque, lo stato geologico del sottosuolo;
• gli atti progettuali ed i relativi provvedimenti autorizzativi per l’edificabilità, l’abitabilità e l’agibilità del fabbricato.
2. L’istituzione del registro e la nomina del tecnico incaricato della sua redazione vengono comunicate al Comune a cui, entro il 31 dicembre di ogni anno, viene trasmessa la scheda di sintesi del contenuto del registro, ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge.
Art. 45: Sanzioni
1. In caso di violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3, e 4 della suddetta legge, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli obbligati di cui al comma 1 dell’art. 5 della legge e viene trasmessa comunicazione della violazione all’albo o collegio professionale di appartenenza del tecnico incaricato.
2. Decorso un anno dall’applicazione della sanzione di cui al comma 1 ed al perdurare della violazione delle norme stesse, il Comune sospende il rilascio del certificato di abitabilità e agibilità di cui al successivo art. 57.
Capitolo VII: PUBBLICITÀ ED ACCESSO AGLI ATTI
Art. 46: Pubblicità dei provvedimenti amministrativi
1. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di quindici giorni consecutivi, nell’albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.
2. L’affissione non fa decorrere i termini per l’impugnativa.
Art. 47: Accesso agli atti amministrativi
1. Chiunque, può prendere visione presso il Servizio dei permessi di costruire rilasciati o delle denunce di inizio dell’attività presentate e dei relativi atti di progetto.
2. Copia dei provvedimenti amministrativi assunti potrà essere richiesta con le modalità e procedure di cui allo Statuto Comunale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il proprietario o l’acquirente di un immobile o di parte di esso o il suo delegato, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha il diritto di prendere visione di qualsiasi documento relativo all’immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.
4. L’esibizione e il rilascio di copia del fascicolo nei termini di cui sopra sostituisce il rilascio delle certificazioni non espressamente previste dalla legge.
5. Qualora il fascicolo non risulti reperibile, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione con la citazione degli elementi comunque in possesso del Comune. Tale dichiarazione specificherà quale documentazione dovrà considerarsi validamente sostitutiva, a ogni effetto, della pratica irreperibile.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento