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RUEC di Sorrento, Norme transitorie e finali

PARTE SESTA: NORME TRANSITORIE E FINALI
Capitolo I: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 73: Sanzioni
1. Le sanzioni sono specificate dalle disposizioni contenute nel Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Ruec comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione, sugli enti locali, urbanistica ed edilizia.
3. Il dirigente del Servizio, secondo le fasi dell’iter procedimentale, diffida il titolare dei provvedimenti amministrativi, di cui al precedente art. 22, e/o gli operatori tecnici, di cui ai precedenti artt. 25 e 54, al rispetto degli obblighi di cui al comma 2 assegnando un congruo tempo. Scaduto infruttuosamente il termine assegnato il dirigente commina le eventuali sanzioni.
4. Con delibera di Giunta Municipale, su proposta del dirigente del Servizio e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, sono approvate le misure di ogni sanzione, le modalità di pagamento, gli obblighi e le modalità relativi alla rimozione delle cause che hanno determinato l’irrorazione delle sanzioni, i criteri di aggiornamento delle sanzioni.
Art. 74: Modelli di riferimento e fac-simili
1. Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Ruec, è obbligatorio l’uso della modulistica-tipo anche su supporto informatico predisposta dal Comune.
2. Nelle more dell’entrata in vigore della modulistica di cui al comma 1 è consentito l’impiego di fac-simili.
Art. 75: Norme transitorie
1. Le norme del presente Ruec non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della sua adozione, che rimangono sottoposti alla disciplina previgente, purché l’iter procedurale di approvazione si concluda entro sei mesi dall’approvazione del Ruec.
2. Nelle more delle disposizioni delegate si applicano le disposizioni ed i procedimenti generali previsti dal Ruec o, in mancanza, quelli vigenti o in uso.
Art. 76: Prescrizione degli abusi edilizi minori
1. L’esecuzione di lavori non legittimati relativi ad interventi di:
a) manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, come definiti nei precedenti artt. 6 e 7;
b) cambio di destinazione d’uso, se all’interno delle categorie omogenee di cui al precedente art. 14;
c) frazionamento, nei limiti e nelle modalità di cui al precedente art. 15;
d) realizzazione di soppalchi, nei limiti e nelle modalità di cui al precedente art. 16, che non abbiano comportato aumento di superficie utile o di volume o alterazione della sagoma, è sanata a tutti gli effetti e non si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni, se gli stessi sono stati completati almeno dieci anni prima dell’approvazione del presente Ruec.
2. La data relativa al completamento dei lavori è autocertificata dal proprietario o dal titolare al godimento del bene o, in caso di nuovi lavori sulle opere così sanate, da uno dei soggetti di cui al precedente art. 25, allegando i documenti dimostrativi (verbali, certificazione dei lavori, fatture, ..).
3. Resta fermo l’obbligo relativo al rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità di cui all’art. 57 e delle opportune variazioni al Catasto.
4. Per i medesimi lavori di cui al comma 1, ad eccezione di quelli relativi al cambio di destinazione d’uso, completati entro i dieci anni dall’approvazione del presente Ruec, resta ferma la possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 77: Tolleranze
1. Non costituiscono difformità dalle opere assentite le variazioni in sede di realizzazione eccedenti il 2% dei parametri prescritti nel provvedimento abilitativo (volume, superficie utile, altezza, rapporto di copertura, …) ad eccezione delle distanze tra le facciate.
2. Le tolleranze non sono consentite sugli edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del D.Lvo 42/2004.
Art. 78: Entrata in vigore e varianti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Ruec sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.
2. Le norme nazionali o regionali che determinano varianti o integrazioni alle disposizioni del presente Ruec sono immediatamente operative, dalla loro esecutività, senza necessità di revisione o nuova approvazione del presente Ruec. La Giunta Municipale approva con delibera il conseguente adeguamento del testo predisposto dal dirigente del Servizio, su parere delle eventuali Commissioni Consultive.
3. Le integrazioni e le varianti al Ruec, ad esclusione di quelle di cui al comma successivo, non determinate dall’applicazione di leggi di livello sovracomunale sono approvate secondo la normativa vigente.
4. Le norme procedurali, l’applicazione di ordinamenti e regolamenti anche sovracomunali e le loro varianti o integrazioni sono determinate da atti comunali (determine, ordinanze, delibere, circolari) secondo la loro natura e valenza e non comportano riadozione e approvazione del Ruec.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento