Provvedimenti abilitativi all’esecuzione dei lavori
Capitolo II: PROVVEDIMENTI ABILITATIVI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 21: Opere soggette a provvedimento abilitativo comunale
1. Chiunque abbia titolo di cui al successivo art. 22, che intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, recuperare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all’esecuzione di opere di trasformazione dell’ambiente o di urbanizzazione del territorio, deve essere munito di un provvedimento abilitativo, tranne nei casi e con le procedure di cui al successivo capitolo V.
2. Provvedimenti abilitativi all’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono:
• la denuncia di inizio dell’attività, di cui al successivo capitolo III;
• il permesso di costruire, di cui al successivo capitolo IV.
3. Non possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 le opere realizzate dopo il 1942 in assenza o in totale difformità di licenza o concessione edilizia o per le quali sia stata respinta la domanda di concessione in sanatoria.
4. Le opere per le quali sia stata formalmente presentata una richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i casi di opere di cui all’art. 13 della medesima legge possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 solo dopo aver conseguito il relativo provvedimento abilitativo a sanatoria. I soggetti di cui al successivo art. 25 possono in tal caso richiedere l’esame congiunto dei due provvedimenti abilitativi.
5. Nei casi di cui ai precedenti comma 3 e 4 la demolizione delle opere illegittime o la restituzione in pristino rimuove il vincolo all’esecuzione degli interventi.
6. Tutti i casi di cui ai comma 3, 4, e 5 precedenti si applicano alle sole parti illegittime anche senza specifica rilevanza e autonomia d’uso.
Art. 22: Soggetti aventi titolo ai provvedimenti abilitativi
1. Hanno titolo a denunciare o a richiedere i provvedimenti abilitativi all’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 del precedente art. 21 i seguenti soggetti, nei limiti del proprio diritto e fatti salvi comunque i diritti dei terzi:
a) il proprietario dell’immobile;
b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
c) l’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
d) l’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria;
e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell’art. 1577 del Codice Civile;
g) l’affittuario agrario (L.11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;
h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
– il beneficiario dell’occupazione di urgenza e l’avente causa da tale beneficiario;
– l’assegnatario di terre incolte;
– il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
– il concessionario di miniere e di beni demaniali;
– colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice.
i) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, Telecom, Aziende Municipalizzate, ecc..) anche qualora non siano proprietarie delle area sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali.
2. In luogo del titolare possono presentare domanda:
l) il delegato, procuratore o mandatario;
m) il curatore fallimentare;
n) il commissario giudiziale;
o) l’aggiudicatario di vendita fallimentare.
Art. 23: Documentazione attestante il titolo
1. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 22 il titolo deve essere attestato dal certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli artt. 1350 e 2643 del Codice Civile), oppure dall’atto notarile con data non anteriore a tre mesi.
2. Nei casi di cui alle lettere d), e), f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell’art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità, da certificazione delle Associazioni di categoria o dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.
3. Nei casi di cui alla lettera h), il titolo deve essere attestato dal relativo provvedimento autorizzativo.
4. Nei casi di cui alla lettera i), il titolo deve essere attestato dall’accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l’azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l’intervento.
5. In caso di mancata disponibilità della documentazione attestante il titolo, ai soli fini della presentazione della domanda, potrà essere prodotta una formale dichiarazione, con autocertificazione, allegando copia semplice dell’atto, ovvero copia della richiesta di rilascio della certificazione, fermo restando la regolarizzazione ai sensi dei comma precedenti prima del rilascio del provvedimento abilitativo.
Art. 24: Opere non soggette a titoli abilitativi
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 non sono soggette ai provvedimenti abilitativi di cui al precedente art. 21:
• opere di manutenzione ordinaria, come definitive dal precedente art. 5;
• interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
• opere connesse alla conduzione dell’attività agricola o forestale, nelle aree ad esse destinate dagli strumenti urbanistici;
• lavori di sicurezza, di cui al successivo art. 41;
• lavori di interesse pubblico di cui al successivo art. 42;
• opere temporanee per attivita’ di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Art. 25: Progettisti
1. Per tutti gli interventi di cui al precedente articolo 21 i relativi progetti devono essere redatti e firmati da progettisti abilitati, secondo le rispettive competenze, iscritti ai propri Albi professionali e per i quali non sia inibito lo svolgimento dell’attività professionale.
2. Gli interventi di restauro di cui al precedente art. 8 sui beni tutelati ai sensi del D.Lvo 42/2004, sono, ai sensi dell’art. 52 del Regio Decreto 22 ottobre 1925, n. 2537, di competenza esclusiva degli architetti.
3. La compatibilità all’esercizio della professione ed alla competenza è dichiarata dal progettista con autocertificazione ed allegata alle denunce o alle richieste dei provvedimenti amministrativi di cui al comma 2 del precedente art. 21.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento