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Casinò a Sorrento,proposta di legge dell’On.Antonio Mormone (III)

Articolo 7
1. È istituito l’ albo professionale nazionale dei soggetti aventi i requisiti per l’ esercizio e la gestione delle case da gioco.
2. All’ albo professionale di cui al comma 1 possono essere iscritte le società aventi i requisiti di cui all’articolo 6, nonché le società di diritto privato purché abbiano sede legale nel territorio nazionale e siano amministrate da cittadini italiani, anche se prevedano la partecipazione di capitale di soggetti appartenenti ad altri Stati membri della Comunità europea.
3. Le azioni o quote societarie dei soggetti di cui al comma 2 devono essere nominative e detenute solo ai sensi di un atto pubblico. Qualsiasi trasferimento di tali azioni o quote deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro dell’interno. Lo stesso Ministro dell’interno deve concedere la propria autorizzazione anche all’atto della costituzione della stessa società.
4. Le quote o le azioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere detenute solo ed esclusivamente da persone fisiche o giuridiche di comprovata moralità ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere precedenti penali a proprio carico;
b) non coprire cariche politiche di alcun tipo al momento dell’ entrata in possesso delle azioni o quote societarie;
c) non aver mai riportato sentenze dichiarative di fallimento.
5. Ai fini di cui al comma 4 i soggetti devono presentare, con scadenza annuale, idonea documentazione ed, in particolare:
a) il certificato del casellario giudiziale;
b) la certificazione antimafia;
c) il certificato di nascita;
d) la dichiarazione dei redditi ed ogni ulteriore atto comprovante la propria condizione
patrimoniale.
6. I cittadini od i soggetti giuridici residenti in altro Stato membro della Comunità europea devono presentare, ai fini di cui al comma 4, una documentazione equipollente a quella stabilita al comma 5.
7. Nel caso in cui le quote o le azioni di cui al comma 2 siano detenute da società, le stesse oltre ad essere tenute ad esibire la documentazione di cui ai commi 4 e 5, devono altresì rendere pubblici i nomi dei componenti della società stessa e produrre la relativa documentazione.
8. La perdita di uno dei requisiti di cui al presente articolo comporta l’acquisizione al patrimonio del comune di Sorrento delle quote societarie o delle azioni, previa corresponsione del solo valore nominale delle stesse.
9. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Non possono, in ogni caso essere iscritti all’albo professionale di cui al comma 1, né detenere azioni o quote delle società di cui al comma 2, i soggetti ai quali è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco negli Stati membri della Comunità europea od in altri Paesi esteri.

Articolo 8
1. I capitolati generale e speciale di cui al comma 4 dell’articolo 6 devono essere approvati dal consiglio comunale di Sorrento ed autorizzati dal Ministro dell’interno. Detti capitolati, oltre a stabilire l’osservanza di quanto disposto dalla presente legge ed in particolare delle disposizioni in ordine ai requisiti morali ed alle condizioni finanziarie e patrimoniali dei soggetti interessati alla gestione ed all’ esercizio della casa da gioco, devono altresì stabilire:
a) le garanzie che il comune di Sorrento è tenuto a richiedere al concessionario, che deve presentare adeguate fidejussoni bancarie;
b) l’ osservanza dei regolamenti di cui al comma 2 e delle disposizioni di cui all’articolo 2;
c) la percentuale minima dei proventi lordi che il gestore della casa da gioco, altre agli stanziamenti di bilancio previsti all’articolo 5, deve destinare ad iniziative promozionali ed a manifestazioni di interesse culturale, sociale e turistico. Tale percentuale e tali iniziative devono altresì essere indicate in maniera analitica in apposito capitolato speciale, il quale deve anche contenere le tariffe ed i regolamenti per la gestione delle altre strutture ed infrastrutture di cui all’articolo 2;
d) la percentuale massima di utile lordo a favore del concessionario;
e) l’ osservanza degli obblighi di cui all’articolo 9 in materia di controlli. 2. Il consiglio comunale di Sorrento, sentito il parere del consiglio regionale della Campania, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, in caso di apertura anticipata della casa da gioco, almeno centoventi giorni prima della apertura della stessa, deve deliberare il regolamento per la disciplina e l’ esercizio della casa da gioco.
3. Il termine previsto per l’ espressione del parere del consiglio regionale di cui al comma 2 è fissato in trenta giorni decorsi i quali tale parere si considera acquisito in senso favorevole.
4. Il regolamento di cui al comma 2 deve inoltre stabilire:
a) la specie ed i tipi di giochi che possono essere praticati nella casa da gioco, nonché la loro specifica regolamentazione;
b) le disposizioni intese a garantire la tutela dell’ ordine pubblico ed, in particolare, la disciplina dell’accesso dei giocatori. In tale ambito, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere, a sua discrezione, soggetti ritenuti non desiderati, l’ accesso alla casa da gioco è, comunque, vietato a coloro che abbiano precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per usura. L’ accesso alla casa da gioco è altresì vietato ai minori di anni diciotto ed ai cittadini residenti in un raggio di cinquanta chilometri dal sito ove è ubicata la casa da gioco stessa. Sono esclusi da tale divieto i cittadini residenti nei capoluoghi di provincia. Le disposizioni di cui alla presente lettera devono, inoltre, prevedere l’ utilizzazione di personale qualificato, preferibilmente residente in zona, nonché il ricorso a sistemi di controllo video, od a forme analoghe, almeno per le sale in cui vengono praticati i giochi;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, i giochi sono sospesi e quelli in cui, viceversa, l’accesso è eccezionalmente consentito anche ai cittadini residenti nei comuni della penisola sorrentina e dell’ isola di Capri;
d) le modalità di svolgimento per le operazioni di anticipazione e cambio assegni, valuta estera od altro da praticarsi con un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendosi all’ ente gestore la possibilità di esercitare l’ azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall’articolo 1933 del codice civile. La regolamentazione delle modalità di cui alla presente lettera deve, in ogni caso, essere preventiva mente autorizzata dal Ministero delle finanze.
5. Il soggetto gestore della casa da gioco per le operazioni di cui alla lettera d) del comma 4 deve predisporre la costituzione di un apposito sportello o può rivolgersi ad un istituto di credito o ad altro soggetto all’ uopo riconosciuto dalla Banca d’Italia, previo appalto concorso da tenersi nei modi e nelle forme previsti dalla legge. L’istituto di credito o altro soggetto incaricato deve, in ogni caso, attenersi alle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 9
1. Per esercitare gli opportuni controlli sulla trasparenza e sulla regolarità della gestione e dell’ esercizio della casa da gioco il comune di Sorrento attiva appositi uffici da finanziarsi ai sensi dell’articolo 5. Lo stesso comune istituisce altresì specifici servizi d’ intesa con il Ministero dell’interno mediante la stesura di apposito regolamento che prevede le norme e le modalità per lo svolgimento e la effettuazione dei servizi ispettivi stessi. Tale regolamento deve essere approvato dal consiglio comunale di Sorrento. Il gestore della casa da gioco, a prescindere dal soggetto titolare della concessione, è tenuto, in ogni caso, a consentire l’installazione di tali servizi. Le disposizioni di cui al presente comma hanno valore anche nel caso di gestione diretta del comune di Sorrento ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 6.
2. I servizi ispettivi di cui al comma 1 devono essere predisposti di concerto con le Forze dell’ordine e devono essere effettuati a cura del comitato per il coordinamento della vigilanza di cui al comma 3.
3. Il comitato per il coordinamento della vigilanza è composta da:
a) due rappresentanti designati dal Ministro dell’interno;
b) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
c) un rappresentante designato dal Ministro delle finanze;
d) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
e) un rappresentante dei Carabinieri designato dalla Compagnia dei carabinieri del comune di Sorrento;
f) un rappresentante della Polizia di Stato designato dal commissariato di pubblica sicurezza del comune di Sorrento;
g) un rappresentante della Guardia di finanza designato dalla tenenza del comune di Massa Lubrense;
h) tre rappresentanti, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza, eletti dal consiglio comunale di Sorrento;
i) un rappresentante della provincia di Napoli;
1) un rappresentante della regione Campania;
m) un magistrato designato dal presidente del tribunale del comune di Torre Annunziata.
4. Le risultanze dei controlli operati dai servizi ispettivi devono essere rese pubbliche sia a livello locale sia a livello nazionale mediante il ricorso agli organi di informazione e secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia.
5. I servizi ispettivi di cui al presente articolo hanno le seguenti finalità:
a) verificare il possesso delle qualità morali e dei requisiti di cui all’articolo 7 relativamente ai soci ed agli amministratori della società che gestisce ed esercita l’attività della casa da gioco;
b) tenere sotto osservazione e controllare, anche dal punto di vista fiscale, i componenti della società di cui alla lettera a). Tale controllo deve estendersi anche a coloro che, in maniera diretta od indiretta, partecipano alla gestione della società stessa;
c) ispezionare i locali in cui si svolgono i giochi autorizzati. In tale caso i componenti del comitato di cui al comma 3 possono, per giustificati motivi, requisire attrezzature ed acquisire copia di documenti sulla società, sui soci, sugli amministratori e sui clienti, ai fini di indagine e di accertamento. Sono, inoltre, compresi nei predetti documenti anche i libri sociali e contabili della società, i bilanci ed ogni documento contabile ed amministrativo della stessa, incluse le ricevute di versamenti e le notizie su movimentazioni bancarie e finanziarie di ogni tipo. Tali notizie e documenti non possono comunque essere utilizzati ai fini fiscali nei confronti degli stessi soggetti.