Casinò a Sorrento,proposta di legge dell’On.Antonio Mormone (I)
Proposta di Legge
D’iniziativa del Deputato Mormone
“Istituzione di una casa da gioco nel comune di Sorrento”
Presentata il 16 giugno 1994
Pubblicata nella raccolta degli atti parlamentari della Camera dei Deputati n° 704 del 1994
Articolo1
1. In deroga al disposto degli articoli 718,719,720,721 e 722 del codice penale è autorizzata l’ apertura di una casa da gioco nel comune di Sorrento.
2. L’ autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dell’ Interno e non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. L’ apertura della casa da gioco di cui al comma 1 è autorizzata per le seguenti finalità:
a) una ulteriore qualificazione dell’ immagine della penisola sorrentina e dell’ isola di Capri;
b) la possibilità di realizzare importanti strutture ed infrastrutture, indispensabili per il rilancio dell’ economia locale;
c) il finanziamento di iniziative e servizi di primaria importanza;
d) una significativa azione di contrasto al gioco d’ azzardo;
e) la determinazione di una garanzia affinché l’ industria turistica ed i settori indotti possano operare in condizioni di parità rispetto a quelli degli altri Stati membri della Comunità Europea.
Articolo 2
1. L’autorizzazione all’ apertura della casa da gioco nel comune di Sorrento è concessa previa presentazione di apposita richiesta da presentarsi al Ministero dell’ Interno entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale richiesta deve essere deliberata dal consiglio comunale ed approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere una dettagliata relazione illustrativa sulle caratteristiche tecniche e logistiche della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, nonché una dettagliata relazione sui criteri di scelta della struttura stessa, anche in riferimento all’ eventuale importanza storica, ambientale ed alla valenza della collocazione.
3. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere altresì l’ elenco dei giochi che si intendono attivare con l’ indicazione della specie e dei tipi dei giochi stessi.
4. Alla richiesta di cui al comma 1, infine, deve essere allegata una ulteriore relazione concernente i criteri di scelta del soggetto preposto alla gestione della casa da gioco, le motivazioni che l’ hanno ispirata nonché l’ indicazione dei documenti relativi allo stesso soggetto, quali eventuali atti costitutivi, statuti, regolamenti ed altro.
5. Ai soli fini dell’ individuazione della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, ai sensi del comma 2, il comune di Sorrento è autorizzato ad effettuare tale scelta in deroga alle disposizioni vigenti in materia di vincoli di destinazione urbanistica.
6. Il comune di Sorrento è altresì autorizzato alla realizzazione, in deroga ai vincoli imposti dalle leggi urbanistiche e dai relativi strumenti di attuazione, nella sola aria di pertinenza della casa da gioco delle seguenti opere:
a) parcheggi, anche situati su più livelli, purché interrati;
b) infrastrutture turistiche e paraturistiche.
Articolo 3
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all’ articolo 2, il Ministro dell’interno, previo parere espresso dalla giunta regionale della Campania, provvede al rilascio dell’ autorizzazione per l’ apertura della casa da gioco di cui all’articolo 1.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di invio della richiesta da parte del comune di Sorrento al Ministero dell’ interno ai sensi dell’articolo 2. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell’ interno, ritenendo comunque acquisito il parere favorevole della giunta regionale ai sensi della formula del silenzio-assenso, provvede al rilascio dell’ autorizzazione. Il parere della giunta regionale non è, comunque, vincolante.
3. L’ autorizzazione rilasciata dal Ministro dell’ interno ai sensi del comma 1 ha validità trentennale. Tale autorizzazione, pur avendo validità immediata ai fini della determinazione della sua scadenza, ha decorrenza a partire dalla data di apertura al pubblico della casa da gioco.
4. La richiesta e la relativa autorizzazione di cui all’articolo 2 possono essere rinnovate, alla loro scadenza, per un periodo ulteriore di dieci anni.