Casinò a Sorrento, la relazione alla proposta Mormone (5)
È forse il caso, prima di giungere alle conclusioni di soffermarsi ancora un attimo sulla considerazione delle Case da Gioco nell’ ordinamento giuridico vigente.
Si riferisce al seminario tenutosi a Sorrento alla fine degli anni ’70. La nozione di gioco d’ azzardo è contenuta nell’articolo 721 dei codice penale, il quale dispone: Sono giochi d’ azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Come risulta dalla definizione legislativa i requisiti essenziali del gioco d’ azzardo sono: l’alea ed il fine di lucro.
L’ alea o il rischio, l’incertezza della sorte e dell’ avvenire; deve essere valutata oggettivamente sulla base della natura e delle regole del gioco, e non già in relazione all’ esperienza della persona che vi partecipa. Naturalmente non rientra nella nozione di aIea il risultato che dipende da manovre fraudolente come il balenare. È ben noto, peraltro che in moltissimi giochi l’ esito è dovuto tanto al rischio quanto alla abilità del giocatore e che il reciproco rapporto di questi elementi varia molto da caso a caso.
In tali ipotesi il legislatore vuole che si considerino d’ azzardo i giochi in cui “la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria”, vale a dire i giochi in cui la influenza del fortuito prevale in modo assoluto.
Ma l’ aleatorietà del gioco non basta per l’applicazione delle norme incriminatrici; si richiede anche che esso sia eseguito per “fine di lucro”. In conseguenza restano esclusi dalla previsione della legge i giochi di natura aleatoria che sono fatti a puro fine di passatempo o di divertimento. La semplice tenuità della posta non esclude, invece, il fine di lucro, anche se una parte della dottrina ritiene che l’ esiguità della posta, messa in relazione al complesso del gioco, quando risulti del tutto insignificante, equivalga alla mancanza del detto fine.
Mentre l’articolo 484 del vecchio codice prevedeva i due soli fatti del tenere il gioco d’ azzardo o di prestare il locale per tenerlo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’articolo 718 del vigente codice penale punisce anche l’ agevolazione dell’ esercizio del gioco stesso, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualsiasi specie.
Tenere un gioco d’ azzardo vuoI dire istituire o avere in conduzione, o organizzare l’ esercizio del gioco stesso; trattasi di reato che si sostanzia necessariamente in una azione.
La giurisprudenza, infatti, ha precisato che non è necessaria la tenuta del banco, cioè la relazione immediata con i giocatori, immediatezza che non può mancare, come nei casi nei quali il banco è tenuto dai giocatori stessi, sebbene basta la organizzazione amministrativa e tecnica del gioco. Ai fini della sussistenza della contravvenzione non è richiesta l’ effettiva partecipazione di estranei al gioco, né la sorpresa in flagranza dei giocatori, essendo soltanto necessario e sufficiente che tutto sia predisposto dal tenitore per l’ apertura del gioco.
Agevolare un gioco d’ azzardo vuoI dire, invece, rendere più facile ed accessibile quel gioco da altri organizzato; ed in questo secondo caso, il reato può sostanziarsi così in una azione (ad esempio prestare il locale), come in una commissione (ad esempio tollerare che il gioco si svolga mentre si aveva l’ obbligo di impedirlo).
Trattandosi di distinte ipotesi di reato, colui che agevola risponde in base ad un autonomo comportamento illecito e non come concorrente nel reato di colui che tiene il gioco.
La condotta illecita è, tuttavia, rilevante unicamente nella ipotesi in cui sia posta in essere in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie.
Tali elementi sono costitutivi nella fattispecie e non condizioni obiettive di punibilità, perché appare evidente che devono accompagnare la condotta. Luogo pubblico è il luogo a disposizione del pubblico anche se di proprietà privata, in cui l’ accesso è libero per tutti senza limitazioni o condizioni. Luogo aperto al pubblico, invece, è quello nel quale l’ accesso o possibile a determinate condizioni di fatto o di diritto, personali o temporali. Con la menzione esplicita dei circoli privati il legislatore ha poi voluto porre fine alle numerose controversie cui avevano dato luogo le locuzioni adoperate dal capoverso dell’articolo 487 del codice abrogato che si esprimeva: “… si considerano aperti al pubblico anche quei luoghi di ritrovo privato dove si esiga compenso per l’ uso degli arnesi da gioco o il comodo giocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso a qualunque persona a fine di gioco”. Per circoli di qualunque specie devono, quindi, intendersi tutti i ritrovi di più persone, comunque denominati e per qualsiasi scopo costituiti, retti da norme interne di organizzazione ed a cui siano ammesse di solito persone determinate (soci) e talvolta altre da queste presentate (non soci). La nozione di circolo – il termine “privato” serve a contrapporlo ai ritrovi in luogo pubblico o aperto al pubblico – prescinde dal luogo di incontro delle persone, che non può essere stabilmente fissato in un luogo determinato, ed ha riguardo alla forma di associazione di più persone per le loro riunioni.
Pertanto, sono l’ articolo 718 del esclusi dalla sfera del codice penale il gioco d’ azzardo tenuto in famiglia, intesa questa anche in senso lato, pur se le riunioni avvengano abitualmente, e quello tenuto in riunioni occasionali e sporadiche di più persone anche se le riunioni avvengono per l’ esercizio del gioco d’ azzardo, quando, però, manca l’ elemento associativo.
L’ elemento psicologico può consistere tanto nel dolo che nella colpa e non presenta aspetti particolari, diversi da quelli comuni in genere per le contravvenzioni. Per il reato di tenuta o di agevolazione di un gioco d’ azzardo, l’ articolo 719 del codice penale prevede quattro circostanze aggravanti che ricorrono: quando il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco; quando il fatto è commesso in un pubblico esercizio; quando sono impegnate nel gioco poste rilevanti; quando fra coloro che partecipano al gioco vi sono delle persone minori di 18 anni. Istituisce o tiene la casa da gioco colui che costituisce, organizza, dirige, o amministra una casa da gioco.
La nozione di casa da gioco è, al riguardo, fornita dall’articolo 721 del codice penale che definisce la casa da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d’ azzardo, anche se privati, ed anche se lo scopo del gioco sia sotto qualunque forma dissimulato. Casa da gioco è, dunque, il luogo di convegno di più persone destinato al gioco d’ azzardo in via esclusiva; sia che il luogo sia privato; sia che il luogo sia variabile o sia adibito a convegni saltuari.
Essenziale è che vi sia un luogo di ricetto per i giocatori istituito o tenuto dal colpevole. Specie quando lo scopo del gioco è dissimulato, il carattere di casa da gioco del luogo in cui il gioco avviene può desumersi dalla continuità del gioco stesso, dalla esclusiva o prevalente destinazione, dalla attrezzatura del luogo, dalle persone che lo frequentano, dalle precauzioni adottate per prevenire sorprese da parte della polizia.
L’ aggravante, che ha carattere oggettivo perché concerne la natura ed il luogo della azione, non pare che possa applicarsi all’ agevolazione del gioco d’ azzardo, né, quando ricorra per il tenitore, può estendersi all’ agevolatore che risponde di una distinta ipotesi di reato.
La seconda circostanza aggravante ricorre, invece, quando il fatto è commesso in un pubblico esercizio. Tale circostanza, che ha carattere oggettivo perché concerne il luogo dell’ azione, è applicabile a chiunque in un pubblico esercizio tenga o agevoli un gioco d’ azzardo; quindi non solo al tenitore, ma anche all’ agevolatore e questi può essere anche l’ esercente che presti il locale o comunque tolleri o non impedisca il gioco.
I pubblici esercizi sono quelli considerati dagli articoli 86 testo unico p.s. e 174 del regolamento di polizia di stato, cioè gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, le pensioni, le trattorie, le osterie, i caffè e gli altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori, o altre bevande, anche non alcoliche, le sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, gli stabilimenti di bagni, gli esercizi di rimessa di autoveicoli e di vetture, i locali di stallaggio e simili.
La terza aggravante si ha poi quando nel gioco sono impegnate poste rilevanti. Anche tale circostanza ha carattere oggettivo perché riguarda modalità della azione, ed è applicabile tento al tenitore che all’ agevolatore del gioco d’ azzardo. Posta è la puntata, il danaro o altra cosa economicamente valutabile, impegnata nel gioco quale premio della vincita. Per la sussistenza dell’ aggravante la posta impegnata nel gioco deve essere rilevante e la rilevanza deve essere desunta secondo un criterio assoluto quando la somma sia di entità notevole per ogni persona di normali condizioni economiche e, nel caso che la posta non sia rilevante in modo assoluto, deve aver si riguardo alle particolari condizioni economiche delle persone che partecipano al gioco.
L’ ultima circostanza aggravante sussiste quando fra coloro che partecipano al gioco ci sono persone minori di 18 anni. Per la configurabilità di tale aggravante, anch’ essa di carattere oggettivo, perché concerne le condizioni personali dell’ offeso, applicabile tanto al tenitore quanto all’ agevolatore del gioco d’ azzardo, è necessario che il minore abbia partecipato attivamente al gioco e non è quindi sufficiente che abbia ad esso assistito da semplice spettatore.
L’articolo 720, parte prima, del codice penale configura, infine, quale ipotesi di reato la partecipazione al gioco d’azzardo, cioè l’attività di chi, scommettendo o puntando, mescolando o distribuendo le carte o ricevendole per giocare, o in altro modo, prende parte al gioco da altri tenuto.
Per la sussistenza di tale contravvenzione è innanzitutto necessario, che il colpevole non abbia concorso nel reato contemplato dall’ articolo 718; pertanto, nel caso che il tenitore o l’ agevolatore del gioco o un loro concorrente prenda parte al gioco, risponde solo della contravvenzione di cui all’articolo 718 del codice penale.
Normalmente il soggetto che «prende parte» al gioco si trova in presenza di altri giocatori, ma il reato può configurarsi anche quando sia uno solo il partecipante al gioco da altri tenuto.
Non è poi necessario che il gioco sia in atto, ma è sufficiente che sia predisposto; per la partecipazione al gioco d’ azzardo è essenziale, invece, che il gioco sia in atto, e ciò può avvenire per il fatto dello stesso partecipe che sia il solo giocatore. Prende parte al gioco d’ azzardo non solo chi punta o tiene il banco, ma anche chi assiste al gioco, puntando o scommettendo con altri sull’ altrui gioco d’ azzardo; non è invece partecipe al gioco chi a questo assista da semplice spettatore, sempre che al gioco non prenda parte.
La punibilità della partecipazione è condizionata sia alla circostanza che il gioco sia tenuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, sia a quella di essere colto in flagranza.
Alla flagranza deve equipararsi la quasi flagranza, onde risponderà del reato in esame anche colui che, insospettito dall’ arrivo della polizia, si è allontanato dal gioco. Infatti, come ha posto in rilievo la giurisprudenza, non è necessario che gli organi di polizia colgano i giocatori mentre svolgono la loro attività di gioco, ma è sufficiente che lo stato in cui si trova l’ ambiente lasci inequivocabilmente desumere che vi siano giocatori d’ azzardo.
Il caso è aggravato ai sensi del secondo comma dell’articolo 720 “nei caso di sorpresa in una casa da gioco o in un pubblico esercizio”; e “per coloro che hanno impegnato nel gioco poste rilevanti”.
Insomma la materia è complessa ed il legislatore, fino ad oggi ha voluto girare il capo in direzione opposta a quella del problema.