Casinò a Sorrento, la relazione alla proposta Mormone (2)
Più volte si è dibattuto sull’argomento e più volte si è giunti ad un passo dalla definizione della vexata quaestio al punto che la X Commissione ha già analizzato decine di proposte legislative aventi per oggetto analogo argomento.
Sta di fatto che, in virtù di precise sentenze della magistratura, sono considerati come giochi d’ azzardo: il baccarà; il cun cain; i dadi; il domino; la morra; il nodo o cinghia; il poker; il punto e concia; il ramino; la roulette; il sette e mezzo; il testa e croce; i tre campanelli; le tre carte, i tre specchietti e le tre tavolette; lo zecchinetto (o zecchinetta che dir si voglia) e perfino la tombola.
Ciò che preme sottolineare è il fatto che, mentre da un lato il gioco d’ azzardo viene considerato fuori legge ed addirittura immorale, dall’ altra lo Stato italiano non disdegna la sua esplicita autorizzazione ed anzi ricorre alla organizzazione di tali giochi che assicurano congrui introiti per i bilanci pubblici. Il gioco del lotto, le lotterie nazionali, il totocalcio, il totip, l’ enalotto sono l’ esempio tangibile di ciò. Addirittura in questi giorni la televisione di Stato ed i grossi net-work incitano all’ acquisto dei biglietti della lotteria delle «Vele». Se ciò non bastasse è il caso di evidenziare che lo stesso Stato italiano di fatto autorizza lo svolgimento del gioco d’azzardo, anche se in maniera indiretta, a Campione d’ Italia, a Saint Vincent, a San Remo ed a Venezia.
D’ altro canto non va sottovalutato che altri Stati europei hanno regolamentato e con profitto la materia. In Francia, ad esempio almeno fino al 1980 sono state autorizzate ben 159 case da gioco, che nel solo 1968 hanno reso un utile netto di 173.249.036 franchi, di cui 84.438.788 sono andati ai comuni. Infatti, anche se il gioco d’ azzardo è vietato ed i contravventori puniti ai sensi dell’articolo 410 del codice penale – così come gli articoli 476, 477 e 476 stabiliscono le sanzioni per «coloro che avranno tenuto nelle strade, nelle piazze o in luogo pubblico dei giochi di lotteria o altri giochi d’ azzardo» – la legge 15 giugno 1907 ha previsto, in deroga al codice penale, la facoltà al Ministro degli interni di dare l’ autorizzazione temporanea ai «circoli e casinò» siti nelle «stazioni balneari, termali, o climatiche», limitatamente «alla stagione dei forestieri».
La legge in parola, tuttora in vigore, determina altresì le modalità per l’ autorizzazione, i requisiti per i dirigenti, gli oneri ed attribuisce il 15 per cento dei proventi lordi «a favore di opere assistenziali, di previdenza, di igiene o utilità pubblica» (in ogni caso, ed oltre i canoni stabiliti, per il Comune).
Con successive leggi 19 dicembre 1926, 31 dicembre 1945, 26 agosto 1948 e 7 dicembre 1949 sono state modificate le norme circa i proventi a favore dello Stato; è stata stabilita la possibilità di ottenere riduzioni di imposte sui proventi del gioco dapprima a favore dei casinò «che organizzassero manifestazioni artistiche di qualità», e poi per i casinò che svolgessero «ogni manifestazione (spettacoli di arte drammatica, lirica, coreografica, concerti sinfonici di varietà, spettacoli folcloristici, festival cinematografici, ecc.) di una qualità artistica che il suo valore si rispecchi all’ estero».
Con decreto-legge n. 69/681 del 19 giugno 1969 sono stati, infine, autorizzati nelle case da gioco, nuovi giochi d’azzardo, oltre a quelli consentiti con il decreto legge 22 dicembre 1959 n. 59/1489.
Analogo discorso vale anche per quanto riguarda l’ Austria. Qui le funzioni legislative ed amministrative in materia di monopoli sono riservate, con l’ articolo 10 della Costituzione federale, al Governo centrale della Federazione.
Conseguenzialmente spettano alla Federazione anche le attribuzioni nominative ed esecutive sul monopolio dei giochi d’azzardo (instaurato con le leggi federali 18 maggio 1960, n. 111 e 27 giugno 1962, n. 169). Questa ultima legge disciplina in particolare i poteri della Federazione sull’ argomento, in ossequio al principio di legalità della Pubblica Amministrazione.
L’ apertura e l’ esercizio di case da gioco è subordinata alla condizione che la località, per la quale l’autorizzazione viene richiesta, sia frequentata da un pubblico internazionale e non presenti una situazione tale per cui siano da temere sul piano economico-sociale ripercussioni di carattere negativo all’ adozione del provvedimento.
Anche in Germania sono aperte numerose case da gioco regolarmente autorizzate: alcune gestite da privati e altre gestite direttamente dal Ministero delle finanze, sezione lotterie. Nel territorio tedesco la legge istitutiva delle Case da Gioco risale al 14 luglio 1933 ed è tuttora in vigore.
In virtù di questa legge il Ministro degli interni è abilitato all’ apertura di case da gioco nei centri di cura e termali che abbiano avuto una media annuale minima di 70.000 presenze, con almeno il 15 per cento di stranieri o, comunque, si trovino nelle vicinanze di case da gioco straniere.
Gli introiti devono essere destinati «per scopi di pubblica utilità». Dal 1953, l’ 80 per cento dell’ utile lordo del gioco viene diviso tra comune e Land (ovvero Regione), il residuo 20 per cento va alla gestione.
Il decreto 27 luglio 1938 determina il regolamento per le case da gioco, disciplinandone l’ ingresso e la frequenza, i giorni e le ore in cui il gioco è proibito, il tipo di gioco autorizzato, gli oneri e le agevolazioni per il gestore, le incombenze degli addetti, la sorveglianza, le sanzioni ed altro ancora. L’ elencazione ed i riferimenti potrebbero essere tanto lunghi quanto ricchi, ma in questa sede si ricordano solo incidentalmente i casi più famosi come quello di Montecarlo e quelli delle Case da Gioco regolarmente autorizzate anche negli U.S.A.