RUEC di Sorrento,norme procedurali per esecuzione dei lavori
PARTE TERZA: NORME PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Capitolo I: ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 48: Comunicazione di inizio dei lavori
1. Il titolare di permesso di costruire deve comunicare al Servizio la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna al protocollo generale, sottoscritta anche dal Direttore dei Lavori, almeno sette giorni prima dell’effettivo inizio.
2. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza, di cui al successivo art. 56. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata entro quindici giorni.
3. Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:
a) comunicazione, se dovuta, degli estremi dell’avvenuto deposito della denuncia dei lavori di realizzazione di opere in c.a. e a struttura metallica, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno, n. 380;
b) comunicazione della nomina di un tecnico abilitato al collaudo statico della struttura ai sensi dell’art. 67 della D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e relative dichiarazioni di accettazione e compatibilità;
c) se non inviata precedentemente, documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 6 giugno, n. 380;
d) autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale;
e) eventuali nulla osta degli Enti erogatori dei servizi, se interessati dai lavori;
f) dichiarazioni degli operatori tecnici di cui ai comma 2 e 4 del successivo art. 54.
g) deposito cauzionale provvisorio (con fidejussione bancaria, polizza assicurativa o deposito presso aziende di credito nazionali) pari all’intero importo presunto delle eventuali opere di ripristino, nel caso di interventi che riguardano strade, spazi e edifici pubblici, anche non comunali.
Art. 49: Punti fissi di linea e di livello
1 Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova edificazione o che comunque comportino interferenze con spazi pubblici o reti di pubblico servizio, il titolare di provvedimento amministrativo all’esecuzione dei lavori è tenuto a presentare, con la medesima comunicazione di cui al precedente art. 48, la delimitazione delle linee di confine con gli spazi pubblici dell’area di pertinenza oggetto degli interventi.
2 Il Comune può, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, richiedere la determinazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed ai punti di presa dell’acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Le operazioni di cui al comma precedente sono eseguite da personale del Comune, oppure messo a disposizione dal titolare del provvedimento amministrativo e dall’impresa esecutrice dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale, ed essere espletata da parte degli uffici tecnici comunali entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Delle operazioni è redatto verbale, che viene sottoscritto da tutte le parti presenti.
5. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza alcun intervento da parte del Comune, i lavori possono essere iniziati. In tal caso il Direttore dei Lavori trasmetterà al Comune una relazione, sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, che descriva in modo dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti, come indicato al medesimo comma 2.
Art. 50: Vigilanza durante l’esecuzione delle opere
1. Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte del Dirigente del Servizio che svolge tale attività avvalendosi degli uffici tecnici comunali e delle strutture sanitarie territoriali.
2. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell’attività e la copia degli elaborati relativi, approvati e timbrati dal Comune, devono essere tenuti in cantiere per ogni verifica da parte degli Uffici Comunali.
3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell’opera, degli estremi del provvedimento amministrativo ad eseguire i lavori, del nominativo del committente, dei progettista, del Direttore dei Lavori, dell’impresa esecutrice, del responsabile del cantiere, ai sensi della Circolare Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL. La tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
4. Se, in caso di visite di controllo, viene accertata l’esecuzione di opere difformi dal progetto approvato e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 51: Conduzione del cantiere
1. Il titolare di provvedimento amministrativo, il costruttore e il direttore dei lavori, nell’ambito delle loro rispettive competenze, sono responsabili della conduzione dei lavori, della conformità delle opere al provvedimento amministrativo rilasciato ed alle modalità esecutive ivi stabilite, nonché di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione del D. Lgs 14 agosto 1996 n. 494.
3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, sotto la responsabilità del costruttore. Le recinzioni, in materiale non trasparente, devono essere solidamente ancorate e garantire la sicurezza di chi vi transita. Le porte delle recinzioni devono aprirsi verso l’interno. Gli angoli sporgenti devono essere segnalati con strisce bianche e rosse e muniti di luce rossa di segnalazione da accendersi dal tramonto all’alba o in caso di scarsa visibilità. I ponteggi prospicienti strade e spazi pubblici devono essere recintati o rivestiti da pannelli fino all’altezza di 2,00 m.
4. Nel caso di interventi nei centri storici, in zone di vincolo ambientale o comunque in edifici che rivestano carattere storico o ambientale, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno essere definite in sede di permesso di costruire, presentando il progetto relativo ai materiali, ai colori ed alle dimensioni, al fine di garantirne la compatibilità.
5. Quando i lavori comportino l’occupazione temporanea di suolo pubblico il costruttore deve munirsi di autorizzazione comunale che stabilirà dimensioni e periodo di permanenza. Se l’occupazione comporta la recinzione di manufatti, cabine, pozzetti di ispezione, centraline di servizi pubblici deve essere comunque garantito il libero e rapido accesso da parte delle Aziende titolari dei servizi.
6. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I lavori esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti le aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.
7. In caso di interruzione dei lavori, deve essere comunque garantita la sicurezza e l’igiene, liberando il cantiere di materiali polverosi o pericolosi, assicurando il deflusso delle acque e mantenendo in efficienza la recinzione. In caso di inadempienza, il dirigente del Servizio ingiunge gli opportuni provvedimenti, ai sensi del precedente art. 42.
Art. 52: Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici
1. Il titolare di provvedimento amministrativo ad eseguire i lavori qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico durante l’esecuzione dei lavori, deve informarne ad horas il Servizio e le competenti Soprintendenze.
2. Contestualmente i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi e lasciare inalterato lo stato dei luoghi, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni di cui al D. Lvo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 53: Varianti al progetto
1. Costituiscono varianti essenziali rispetto al progetto approvato, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i seguenti interventi:
a) il mutamento della destinazione d’uso come definito dal precedente art. 14;
b) gli aumenti della cubatura, superiori del 5%, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento;
c) gli aumenti della superficie utile superiori del 5%;
d) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, all’altezza dei fabbricati, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull’area di pertinenza;
e) il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito, di cui ai precedenti articoli da 6 a 10;
f) le violazioni delle norme in materia di edilizia antisismica, quando non attengano a fatti procedurali.
2. Costituisce altresì variante essenziale, rispetto al progetto approvato, ogni intervento, non ricadente nei casi di cui al comma 1, ove effettuato su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche’ su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali di cui al D. Lvo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Le suddette varianti debbono essere richieste e autorizzate prima dell’esecuzione dei relativi lavori e necessitano di un nuovo provvedimento abilitativo, sostitutivo di quello precedente, con l’indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei lavori.
4. Costituiscono varianti non essenziali quelle ricadenti negli altri casi ed in particolare:
a) quelle definite in corso d’opera e comunque non interessanti immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42, quali:
• interventi conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti;
• interventi che non comportino modifiche della sagoma nè delle superfici utili;
• interventi che non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonchè il numero di queste ultime.
Tali varianti non necessitano di preventiva approvazione, possono essere eseguite nel corso dei lavori, ma devono comunque essere comunicate con l’ultimazione dei lavori, in un’unica soluzione progettuale, con esplicito riferimento alla rispondenza della variante alle ipotesi di cui al precedente elenco.
b) quelle non ricadenti nei casi di cui al comma 1 e non ricomprese fra quelle sopra definite in corso d’opera.
Tali varianti necessitano di preventivo provvedimento abilitativo prima dell’esecuzione dei relativi lavori. In tal caso esse necessitano di un nuovo provvedimento abilitativo che si affianca al precedente senza modificarne i termini di inizio e di fine dei lavori.
Art. 54: Operatori tecnici all’esecuzione dei lavori
1. Per tutti gli interventi di cui al precedente articolo 21, i lavori devono essere diretti o collaudati da professionisti abilitati, secondo le rispettive competenze, iscritti ai propri Albi professionali e per i quali non insorgano incompatibilità o sia inibito lo svolgimento dell’attività professionale.
2. La compatibilità all’esercizio della professione ed alla competenza è dichiarata dal professionista con autocertificazione ed allegata alla comunicazione di inizio lavori di cui al precedente art. 48.
3. L’esecuzione dei lavori deve essere affidata esclusivamente ad impresa idonea, regolarmente iscritta ad una Camera di Commercio, che abbia i titoli professionali, le esperienze e le capacità tecniche ed economiche a svolgere i lavori affidati.
4. Il titolare dell’impresa esecutrice dichiara, con autocertificazione, da allegare alla denuncia di inizio dei lavori di cui al precedente art. 48, di essere in regola con le norme relative ai contributi previdenziali e assicurativi del personale impegnato nei lavori e di rispondere per i danni verso terzi.
5. Il Comune, oltre agli organi ed agli ispettorati di vigilanza, può esercitare, durante tutta la fase dei lavori, il controllo sulle dichiarazioni rese e sulla qualità delle imprese esecutrici, di cui al comma 4 precedente. In caso di violazione di norme di sicurezza, sindacali, o di irregolarità sulle capacità professionali delle imprese o sulle norme in materia di sub-appalti, il dirigente può ordinare la sospensione dei lavori ed informa gli organi di controllo per le sanzioni di legge.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento