RUEC di Sorrento, La fruibilità degli spazi
CATEGORIA PRESTAZIONALE L
FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI
SCHEDA L1: ACCESSIBILITÀ, VISIBILITÀ, ADATTABILITÀ
1. Definizione: Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
2. Livello di prestazione: Il requisito si intende soddisfatto se la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici rispondono alle prescrizioni della relativa normativa in vigore.
3. Metodi di verifica: Si fa riferimento alle norme delle leggi in materia.
SCHEDA L2: CARATTERISTICHE MINIME DI ABITABILITÀ 2
1. Definizione: In ogni costruzione devono essere previsti spazi che, per quanto riguarda il numero e il tipo, siano rispondenti alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste.
2. Livello di prestazione:
a) Minimi funzionali per le residenze:
Altezze: per le attività residenziali o ad esse assimilate, l’altezza interna dei vani non deve essere inferiore a:
• 2,70 m per gli altri spazi per attività principale e per gli spazi di circolazione e collegamento dell’edificio.
• 2,40 m per gli spazi per attività secondaria, per gli spazi chiusi di pertinenza, per gli spazi di circolazione e collegamento interni, per gli spazi destinati alla cura ed igiene della persona.
Nel caso di spazi con soffitto non orizzontale, si fa riferimento all’altezza media; con soffitto ad andamento a più pendenze si fa riferimento all’altezza virtuale (hv) data dal rapporto v/s dove v è il volume utile ed s la superficie utile del vano. Fermi restando i limiti precedenti riferiti all’altezza media così calcolata, non vanno computati gli spazi di altezza minima inferiore a m. 1,80;
tali spazi potranno non essere chiusi con opere murarie o arredi fissi, soprattutto se interessati da superfici finestrate ventilanti ed illuminanti, e saranno opportunamente perimetrati ed evidenziati negli elaborati di progetto.
Si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 relativamente alle deroghe in edifici soggetti alle norme di risanamento conservativo e restauro.
Per le autorimesse di solo parcheggio ad uso privato l’altezza minima deve essere di 2,40 m; è ammessa un altezza minima di 2,00 m nei soli casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente e per capacità inferiore a 9 autoveicoli. Si applicano comunque le normative previste dal D.M. 01.02.1986.
Superfici minime: le unità immobiliari residenziali non possono avere una superficie utile inferiore a 45 mq. Nel caso di residenze collettive la superficie minima di ogni stanza non deve essere inferiore a 8 mq/posto letto.
Per quanto riguarda la superficie minima dei singoli vani, in riferimento a quanto prescritto dal D.M. 05.07.1975, per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti, e mq 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona, e di mq 14 se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Benessere interno, salubrità, illuminazione ed aerazione degli alloggi: Ove le condizioni climatiche lo richiedano, negli alloggi è prevista l’installazione dell’impianto di riscaldamento che deve assicurare una temperatura dell’aria interna compresa tra i 18°C ed i 20°C, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensa permanente.
Tutti i locali, eccetto quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, devono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra deve assicurare un valore di luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. Deve essere comunque assicurata, in ogni caso, l’aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, bagni, etc.) prima che si diffondano.
Cucine: ogni unità immobiliare residenziale deve essere dotata di uno spazio adibito ad uso cucina, illuminato ed aerato direttamente dall’esterno.
Si possono realizzare anche cucine in nicchia, o utilizzare spazi da adibire a zona cottura, purché aerati meccanicamente con ricambio d’aria continuo pari a 0,5 mc/hmc e, in corrispondenza del piano cottura inseribile, in aggiunta, pari a 3 mc/hmc. In tal caso lo spazio soggiorno (di superficie > 14 mq previsto dal D.M 5 luglio 1975) va misurato al netto della superficie destinata a cucina.
Bagni: ogni unità immobiliare deve essere dotata di uno spazio destinato a servizio igienico. La superficie deve essere tale da contenere le dotazioni impiantistiche minime quali vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo.
Tutti i bagni, compresi eventuali locali igienici, devono avere pavimenti e pareti impermeabili per un’altezza non inferiore a m 1,50.
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
Per le dimensioni e dotazioni dei bagni per portatori di handicap si rimanda alla legge 13 gennaio 1989 n. 13 e relativi D.M. applicativi.
Isolamento acustico: I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera devono garantire una adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumore da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
Oltre a tali indicazioni generali, occorre rispettare i minimi funzionali previsti dalle norme vigenti (in particolare dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 e relativo regolamento e dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e relativo regolamento) per la fruizione degli spazi da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
b) Minimi funzionali per le attività diverse dalle residenze:
Altezze: ai sensi del D.P.R. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, l’altezza minima netta deve risultare non inferiore
• a 3.00 m per gli spazi destinati alle attività principali;
• a 2.70 m per gli spazi destinati ad attività secondarie;
• a 2,40 m per gli spazi di circolazione e collegamento, ripostigli, servizi igienici.
Superfici minime: tutti gli spazi di seguito riportati devono rispondere ai requisiti relativi al benessere ambientale (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione, ecc. …) ed inoltre rispettare le ulteriori prescrizioni.
Le dimensioni minime dei locali di lavoro devono essere di 14 mq.
Per quanto riguarda gli uffici e gli studi privati la superficie minima può ridursi a 9 mq per vano, garantendo comunque per ogni addetto almeno 6 mq.
I servizi igienici devono avere una superficie di almeno 1,2 mq ed essere accessibili attraverso un antibagno in cui, di norma, va collocato il lavandino. I servizi igienici devono avere pavimenti e pareti lavabili.
Servizi igienici: Nei luoghi di lavoro i servizi igienici devono essere, distinti per sesso, in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti. La collocazione dei servizi deve tenere conto dell’esigenza di poter essere raggiungibili dalle persone con percorsi coperti.
Nei luoghi di lavoro i lavandini devono essere in numero di almeno 1 ogni 5 persone contemporaneamente presenti.
Nel caso che l’attività svolta comporti l’esposizione a prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi devono essere realizzate docce e spogliatoi.
Le docce devono avere pavimenti e pareti lavabili, essere individuali, distinte per sesso ed in numero non interiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti. Le docce devono essere collocate in modo da essere in comunicazione con gli spogliatoi.
Gli spogliatoi devono essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale occupato, distinti per sesso ed avere dimensioni tali da rendere gli arredi agevolmente fruibili da parte delle persone.
Per quanto riguarda i locali destinati ad ambulatorio negli ambienti di lavoro si rimanda alla normativa di merito.
Per destinazioni d’uso specifiche valgono le disposizioni normative vigenti in materia: in altri casi, non contemplati dalle norme vigenti, è compito del progettista definire ed indicare i minimi funzionali in relazione agli specifici obiettivi di progettazione.
3. Metodi di verifica:
Per la progettazione di interventi che riguardano ambienti adibiti ad attività lavorative si fa riferimento alle prescrizioni contenute nella normativa di merito.
Per gli interventi relativi ad immobili destinati ad attività specifiche che richiedono l’autorizzazione all’esercizio, nonché per le attività classificate ai sensi dell’art. 2 della legge 33/90 e sue modificazioni, si richiama la normativa di settore.
2 Scheda così modificata dalla Conferenza dei Servizi approvativa con la Provincia di Napoli del 05.11.2010.
SCHEDA L3: DOTAZIONE MINIMA DI IMPIANTI
1. Definizione: I locali, in generale, devono essere dotati delle attrezzature impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle attività previste. Le dotazioni minime di seguito riportate rappresentano requisiti essenziali per le relative destinazioni sottoelencate, qualora non regolamentate da specifiche normative vigenti.
2. Livello di prestazione:
Cucine: per quanto attiene all’impianto idro-sanitario, gli spazi cucina devono possedere:
• un terminale collegato alla rete di distribuzione dell’acqua potabile calda e fredda, dotato di rubinetto/i per la miscelazione e regolazione della portata.
• un terminale, dotato di rubinetto e predisposto per il collegamento con una eventuale lavastoviglie, se non prevista in altro locale apposito.
• gli spazi cucina dovranno inoltre essere dotati di due terminali distinti per lo scarico di acque domestiche provenienti dal lavello e dalla lavastoviglie.
• per quanto attiene all’impianto del gas, gli spazi cucina devono essere dotati di terminali per l’erogazione di gas per il collegamento con l’apparecchiatura cucina e, ove sia presente, con la caldaia.
• per l’impianto di smaltimento di aeriformi, gli spazi cucina devono essere dotati di una canna per l’espulsione all’esterno, mediante aspirazione meccanica, di una quantità d’aria tale da ottenere un numero di ricambi come previsto dalla scheda H12 (ventilazione).
Bagni: per quanto attiene all’impianto idro-sanitario, gli spazi bagno devono possedere:
• tre terminali, a servizio del lavabo, del bidè e della vasca da bagno o piano doccia, dotati di rubinetto/i, per l’erogazione di una quantità d’acqua potabile con temperatura regolabile da parte dell’utente;
• un terminale, a servizio del water, per l’erogazione di una quantità d’acqua tale da garantire la pulizia del water stesso;
• un terminale a servizio della lavatrice, dotato di rubinetto (se non previsto in altro locale).
Gli spazi bagno dovranno inoltre essere dotati di tre terminali per lo scarico di acque domestiche, collegati al bidet, al lavabo ed alla vasca da bagno o piatto doccia, di un terminale, collegato al water, per lo scarico delle acque fecali e di un terminale di scarico predisposto per il collegamento con lo scarico della lavatrice, ove prevista.
Gli spazi bagno dovranno infine essere dotati dei seguenti apparecchi idrosanitari: water; bidet; lavandino; vasca o piatto doccia (obbligatorio in almeno un bagno per ogni unità immobiliare).
3. Metodi di verifica:
In ogni caso per quanto concerne la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti a gas per uso domestico si rimanda a quanto previsto dalle norme di merito.
Per quanto concerne l’impianto elettrico esso deve essere progettato e realizzato secondo le prescrizioni di cui alla scheda G5.
Il testo appena riportato può contenere imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento