RUEC di Sorrento, conclusione dei lavori
Capitolo II: CONCLUSIONE DEI LAVORI
Art. 55: Comunicazione di fine lavori e documentazione per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità
1. La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dal titolo abilitativo e trasmessa al Servizio, entro il termine stabilito, debitamente firmata dal titolare, dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori.
2. In riferimento agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per ottenere il rilascio del certificato di agibilità, il titolare del provvedimento abilitativo, deve allegare alla comunicazione di fine lavori, i seguenti documenti:
a) relazione tecnico-descrittiva di cui al successivo art. 56, delle opere eseguite, debitamente sottoscritta dal direttore dei lavori, anche ai fini dell’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425;
b) dichiarazione di conformità dell’impianto termico e dell’isolamento termico in cui l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori devono certificare sotto la propria responsabilità, ciascuna per gli obblighi che gli competono, la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata in Comune;
c) attestato di certificazione energetica dell’edificio che dichiara la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri caratteristici dell’edificio, ai fini del contenimento dei consumi, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 19 agosto 2005, n. 192, emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE;
d) certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato od a struttura metallica, ai sensi degli artt. 58 e 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
e) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
f) richiesta di accatastamento dell’edificio ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
g) certificato finale di prevenzione incendi (in assenza del certificato, copia della richiesta di collaudo presentata ai VV.F.) o dichiarazione del direttore dei lavori, che l’opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;
h) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’art. 62 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, attestante la conformita’ delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del Testo unico;
i) dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto resa ai sensi dell’art. 11 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (superamento ed eliminazione barriere architettoniche) ed in ottemperanza all’art. 82 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
j) autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
k) autorizzazione all’allacciamento degli scarichi provenienti dai fabbricati alla fognatura comunale per gli insediamenti civili, o in assenza di pubblica fognatura, autorizzazione allo scarico delle acque reflue secondo le disposizioni della Legge 319/76.
3. Con determina del dirigente del Servizio, sono stabiliti i documenti da allegare all’istanza di certificato di abitabilità anche per le costruzioni esistenti ed in assenza di opere. In sede di istanza il titolare può sanare eventuali difformità tra i lavori eseguiti e quelli precedentemente autorizzati, purché rientranti nei casi di varianti non essenziali di cui al precedente art. 53 comma 4.
Art. 56: Relazione tecnico-descrittiva
1. Al termine dei lavori il direttore dei lavori redige una relazione tecnico-descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che la compongono, sottoscritta anche dal collaudatore per le rispettive competenze. La relazione è sottoscritta per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale.
2. Con ordinanza del dirigente del Servizio ed in conformità con le norme nazionali e regionali in materia, sono decretati i contenuti e gli eventuali modelli esemplificativi della relazione di cui al precedente comma 1, ed in particolare:
a) la descrizione dei lavori eseguiti, delle eventuali varianti, sospensioni e riprese dei lavori;
b) gli estremi del provvedimento abilitativo e delle eventuali integrazioni;
c) il confronto tra i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e quelli realizzati.
3. La relazione dovrà altresì contenere la dichiarazione di conformità, resa dal direttore dei lavori, che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d’opera e finali, prescritti dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento, che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato ed alle varianti autorizzate, nonché che è stata verificata l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
4. Alla relazione sono allegate le schede per il controllo di qualità relativo ai livelli di prestazione, in riferimento ai requisiti di cui alla successiva Parte Quinta del presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento raggiunti nella fase della direzione dei lavori e del collaudo, dove richiesto, redatte e sottoscritte rispettivamente dal direttore dei lavori e dal collaudatore.
5. L’ordinanza di cui al comma 2 distinguerà i contenuti della relazione e delle schede di cui al comma 4 in relazione alle tipologie di intervento, di cui al cap. III della Parte Prima ed ai provvedimenti abilitativi all’ esecuzione dei lavori.
Art. 57: Rilascio del certificato di abitabilità e agibilità
1. Il dirigente del Servizio, sulla base della documentazione presentata ai sensi del comma 2 dell’art. 56 precedente, e secondo le modalità degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rilascia il certificato di abitabilità o agibilità e può disporre un’ispezione da parte degli uffici comunali e/o sanitari per verificare l’esistenza nella costruzione dei requisiti richiesti.
2. In caso di silenzio del Comune, trascorso il termine dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità o l’agibilità si intende attestata.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto una sola volta dal Comune per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità del Comune e che essa non possa acquisire autonomamente.
4. Il termine, una volta interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.
5. Qualora in sede di controllo, disposto a campione, delle opere eseguite vengano riscontrate difformità con quanto dichiarato nella relazione tecnico-descrittiva di cui al precedente art. 56, il dirigente del Servizio comunica le risultanze negative del controllo al richiedente invitando lo stesso a produrre, entro un termine prefissato, le proprie controdeduzioni, riservandosi ogni altra successiva azione.
6. Trascorso senza riscontro il termine assegnato, ovvero riscontrando la permanenza di risultanze negative, il dirigente del Servizio dispone la rimozione delle cause e l’esecuzione di opere indispensabili ai fini della rispondenza ai requisiti essenziali, assegnando un tempo congruo ed informando contestualmente l’autorità giudiziaria e l’ordine professionale di appartenenza del Direttore dei lavori e del collaudatore.
7. I criteri di scelta delle opere edilizie per le quali si procede al controllo a campione, le modalità e le procedure per la definizione del campione stesso, sono stabilite con delibera della Giunta Municipale.
Art. 58: Dichiarazione di inabitabilità
1. Il dirigente del Servizio, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso.
2. L’ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all’effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento e/o dichiarato nella relativa tecnico-descrittiva, di cui al precedente art. 56.
3. Per le abitazioni esistenti, il dirigente può dichiarare inabitabile una costruzione o parte di essa, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
a) condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;
b) alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
c) insufficienti requisiti di superficie o di altezza di cui alle schede L1 e L2 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale;
d) insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione e umidità relative) ed illuminazione di cui alle schede H8, H9, H10, H11 e H12 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale;
e) mancata disponibilità di acqua potabile di cui alla scheda H4 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale;
f) assenza di servizi igienici di cui alla scheda L3 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale;
g) mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue di cui alle schede H5 e H6 della parte seconda della Normativa Tecnico-Prestazionale.
Capitolo III: VIGILANZA SUI LAVORI
Art. 59: Vigilanza sui lavori
1. Il controllo sul territorio dell’esecuzione dei lavori è demandata al Servizio competente che si avvale degli organi di vigilanza municipale.
2. In caso di verifica dell’esecuzione dei lavori in assenza dei provvedimenti abilitativi di cui all’art. 21 o in difformità degli stessi, gli organi di vigilanza comunicano al Servizio con relazione scritta le violazioni accertate.
3. Il dirigente del Servizio dispone i controlli tecnici necessari ed in caso di verifica positiva sospende i lavori ed assegna al titolare del provvedimento o al titolare di diritto sul bene un congruo termine necessario per dotarsi di provvedimento abilitativo, se le opere sono conformi agli strumenti urbanistici ed a leggi e regolamenti vigenti, o per rimuovere o adeguare le opere illegittimamente realizzate.
4. Trascorso senza riscontro positivo il termine assegnato, il dirigente del Servizio applica le procedure e le sanzioni di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento